Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3519 del 07/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3519 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAVAZZA SILVANO N. IL 21/08/1987
avverso la sentenza n. 50548/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del
10/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 07/01/2016

s

37351/15 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di TORINO che in data
10.4-4.5.15 confermava la sua condanna per reato ex art. 367 c.p., ricorre per

legge e vizi della motivazione sui punti della quantificazione della pena e del
diniego della sospensione condizionale della pena nonostante la sua disponibilità
a svolgere lavori socialmente utili.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile.
Il primo motivo è diverso da quelli consentiti, prospettando – a fronte
di un duplice conforme specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del
merito, sorretto da motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta
illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E
c.p.p. – deduzioni difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una
diversa valutazione, del tutto preclusa in questa sede di legittimità.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte d’appello ha
escluso nel merito la sussistenza di prognosi favorevole, il che rende irrilevante il
resto.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7.1.16

cassazione l’imputato SILVANO CAVAZZA enunciando motivi di violazione di

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