Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35189 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35189 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ABBRUZZESE NICOLA N. IL 14/12/1979
avverso l’ordinanza n. 2761/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 26/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 19/06/2014

Ritenuto in fatto ed in diritto.
1.

Con ordinanza del 26.6.2013 il Tribunale di Sorveglianza di Torino

rigettava il reclamo interposto da ABBRUZZESE Nicola, sottoposto al regime di cui
all’art. 41 bis OP, avverso il decreto in data 8.2.2013 con cui il magistrato di
Sorveglianza aveva espresso nulla osta al trattenimento della corrispondenza in
partenza del detenuto, in ragione del fatto che i contenuti della missiva erano di
dubbia interpretazione e potevano essere considerati tali da compromettere l’ordine

2.

Avverso tale ordinanza interponeva ricorso per cassazione l’interessato

pel tramite del difensore, per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione:
secondo la difesa, la motivazione del provvedimento impugnato non sarebbe stata
adeguata a soddisfare l’onere motivazionale che è richiesto per limitare un diritto a
valenza costituzionale, come quello alla corrispondenza, avendosi riguardo a
motivazione apparente.
3.

Il ricorso si basa su motivi manifestamente infondati,atteso che lo stesso

interessato ha ammesso di aver usato in una lettera indirizzata alla cognata toni
eccessivi, una volta venuto a conosciuto dell’arresto del fratello; tale mancanza di
adeguatezza nei toni è ragione sufficiente, a fronte di soggetto sottoposto al regime
di cui all’art. 41 bis OP e dunque pericoloso, per fare sospettare che la lettera non
rappresentasse un semplice sfogo, ma il veicolo di messaggi che potevano
mettere a rischio l’ordine pubblico.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186
del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria
che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod.proc.pen.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro mille a favore della cassa
delle ammende.
Così dea in Roma, addì 19 giugno 2014.

e la sicurezza all’interno del carcere.

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