Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35188 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35188 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIAMBIRTONE CARMELO N. IL 17/02/1953
avverso la sentenza n. 34/2013 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 07/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

Data Udienza: 19/06/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SETTIMA PENALE
R. G.

Udienza del 1 9/6/2014 – n.

n del ruolo

Premesso che, con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Caltanissetta
ha confermato la sentenza del Tribunale ordinario di Nicosia, 6 novembre 2012, di
condanna alla pena di giustizia a carico di GIAMBIRTONE Carmelo imputato, in
concorso con Donatello Antonio Giambirtone, del delitto di porto illegale di arma comune da sparo (fucile da caccia) e del reato di esercizio abusivo di attività venatoria,
motivando, per quanto qui rileva, in ordine ai motivi di gravame in punto di dosimetria
della pena e di applicazione della misura di sicurezza reale: la pena irrogata (un anno di
reclusione ed euro mille di multa) è congrua, laddove il porto dell’arma lontano dal centro abitato (per la caccia) non giustifica la postulata riduzione; deve essere confermata
la confisca del fucile, che l’imputato deduce appartenente allo zio Domenico Giambirtone, in quanto l’appellante non ha fornito la prova della esclusiva proprietà dell’arma
da parte del congiunto;
Rilevato che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi,
denunziando violazione di legge e vizio di motivazione e deducendo: I) la Corte territoriale non ha dato conto della dimostrazione della compartecipazione del ricorrente col
cugino Donatello Giambirtone (giudicato col rito della applicazione della pena su richiesta per i reati in questione), né dell’elemento psicologico, essendo il congiunto munito di licenza di porto di fucile a uso sportivo; I I ) in ordine alla confisca risultava dalla
comunicazione di notizia di reato e dal processo verbale del sequestro che il fucile era
stato regolarmente denunziato dal proprietario Domenico Giambirtone;
Rilevato che, debitamente avvisati della trattazione della impugnazione davanti a questa Sezione, tabellarmente deputata alla declaratoria della inammissibilità dei ricorsi,
né il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte ha presentato requisitorie, né il ricorrente ha depositato memorie;
Considerato che il ricorso è inammissibile: le questioni in punto di responsabilità risultano estranee all’oggetto del giudizio di secondo grado, alla stregua dei motivi di
gravame proposti, per come rappresentati dalla Corte territoriale e in difetto di specifica deduzione sul punto da parte del ricorrente; costui non è legittimato a impugnare la
confisca del corpo del reato, laddove prospetta l’appartenenza dell’arma a terza persona;
Considerato che conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione — al versamento a favore
della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina nella misura congrua
ed equa, infra indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 19 giugno 2014.

Ricorso n. 44.21 2/2014

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