Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35187 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35187 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRANTE ANDREA N. IL 18/07/1965
c/e-ex0to
avverso l’opsliiranza n. 2250/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 15/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 19/06/2014

Ritenuto in fatto ed in diritto.
1.

Con decreto del 15.4.2013 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli

dichiarava l’inammissibilità dell’istanza avanzata da FERRANTE Andrea, di
affidamento in prova al servizio sociale in quanto la pena da espiare era superiore al
limite di tre anni, previsto dall’art. 47 Ord. Pen.

2.

Avverso tale ordinanza interponeva ricorso per cassazione l’interessato

20.1.2016 e non già come ritenuto dal tribunale il 29.11.2016.

3.

Il ricorso si basa su un dato di fatto non corretto , posto che al momento

dell’istanza il fine pena era stato correttamente indicato al 29.11.2016; infatti ad
oggi -ad oltre un anno e due mesi di distanza dal decreto impugnato – il fine pena
è indicato al 7.9.2015. Pertanto è manifestamente infondato il rilievo difensivo;
peraltro, allo stato il prevenuto può formulare una nuova istanza che dovrà essere
valutata nel merito, anche in considerazione delle recenti modifiche legislative.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186
del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria
che pare congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell’

art.

616

cod.proc.pen.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro cinquecento a favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 19 giugno 2014.

personalmente per dedurre che il fine pena era da considerate nella data del

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