Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35186 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35186 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GOUMBOU KEBE N. IL 04/07/1982
avverso la sentenza n. 11/2012 TRIBUNALE di LIVORNO, del
22/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 19/06/2014

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22.4.2013 il Tribunale di Livorno, in riforma della sentenza
del Giudice di pace, riduceva ad euro 3.400 di ammenda la pena inflitta a
Goumbou Kebe dichiarato colpevole del reato previsto dall’art.10 bis d.lgs. n.286
del 1998 ( ingresso o comunque permanenza illegale nel territorio nazionale,
commesso il 17.1.2011 ) .
Avverso la sentenza il difensore ricorre per cassazione deducendo erronea
interpretazione dell’art.10 bis comma 5 legge n.286 del 1998 e vizio della

dell’imputato dal territorio nazionale
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
L’arti.° bis comma 5 della d.lgs.n.286 del 1998 prevede che il giudice
pronunci sentenza di non luogo a procedere in ordine al reato di ingresso e
soggiorno illegale nel territorio dello Stato allorché sia acquisita notizia certa
dell’avvenuto effettivo allontanamento dello straniero dal territorio nazionale
mediante espulsione o respingimento. Il giudice di merito ha correttamente
ritenuto che tale prova non può essere rappresentata dalla mera notificazione
dell’ordine di allontanamento ( la cui osservanza è rimessa alla volontà del
destinatario del provvedimento) in assenza di dati certi in ordine all’effettivo
transito in uscita dalla frontiera da parte dello straniero allontanato.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille.
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P.Q.M.

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il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 19.6.2014

motivazione nella parte in cui non ha ritenuto provata l’avvenuta espulsione

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