Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35185 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35185 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIUFFA GERARDO N. IL 09/02/1969
avverso l’ordinanza n. 1532/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 18/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 19/06/2014

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Ritenuto in fatto ed in diritto.
1.

Con ordinanza del 18.6.2013 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli

dichiarava l’inefficacia dell’ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Napoli
6.12.2011 e disponeva che l’espiazione della pena inflitta a CIUFFA Gerardo avesse
luogo in carcere; il Tribunale rilevava infatti che da oltre un anno dalla regolare
notificazione al Ciuffa dell’ordinanza 6.12.2011, il medesimo non si era presentato al
competente UEPE pur avendone obbligo nel termine di dieci giorni dalla ordinanza

2.

Avverso tale ordinanza interponeva ricorso per cassazione l’interessato

pel tramite del difensore, per dedurre violazione di legge ed in particolare degli artt.
666 e 678 cod.proc.pen.: il prevenuto aveva chiesto di presenziare all’udienza, ma il
tribunale avrebbe solo motivato sull’assenza di malattia, laddove il medesimo non
poteva muoversi perché agli arresti domiciliari per altro. Inoltre viene contestato che
all’interessato sia stata regolarmente notificata l’ordinanza 6.12.2011, atteso che fu
notificata alla moglie, laddove dalla stessa il Ciuffa viveva separato da due anni.
3.

Il ricorso si basa su motivi non specifici e comunque manifestamente

infondati poiché non risulta che l’interessato abbia chiesto di essere autorizzato a
presentarsi in udienza, avendo addotto solo motivi di salute ritenuti non impeditivi
con motivazione adeguata. Non solo, ma dagli atti emerge che il prevenuto venne
collocato nell’aprile 2013 agli arresti domiciliari nel luogo ove intervenne la
notificazione dell’ordinanza in questione, che di conseguenza doveva essere
considerata regolarmente notificata l’ordinanza in questione, nel luogo di residenza
dell’interessato. Nessun rilievo può essere mosso al provvedimento impugnato.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186
del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria
che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod.proc.pen.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro mille a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 19 giugno 2014.

che concedeva la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale.

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