Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35183 del 19/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35183 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
UCCELLO GENNARO N. IL 22/03/1955
tfIgAA
TRIB. SORVEGLIANZA di
avverso l’ordinanza n. 23
g–À 3
BOLOGNA, del 03.41-9,2011
–
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Data Udienza: 19/06/2014
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE SETTIMA PENALE
Udienza del 19/6/2014 – n. 65 del ruolo
Premesso che, con il provvedimento in epigrafe riportato, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato la richiesta del condannato Utt EL LO
Gennaro di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell’articolo 47 ter, comma 1 ter dell’Ordinamento penitenziario, motivando che le condizioni di salute del condannato, pur gravi, non erano incompatibili, colla protrazione della espiazione intramuraria della pena, tenuto conto
della possibilità di temporanei trattamenti sanitari presso presidi ospedalieri esterni;
Rilevato che l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, personalmente,
deducendo – per quanto è dato comprendere dalla grafia non sempre intellegibile – la inattendibilità della documentazione sanitaria acquisita, la gravità delle
patologie assertivamente comportanti pericolo di vita, la inadeguatezza delle terapie intramurarie, per i continui ritardi nell’espletamento degli accertamenti;
Rilevato che, debitamente avvisati della trattazione della impugnazione davanti a questa Sezione, tabellarmente deputata alla declaratoria della inammissibilità dei ricorsi, né il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte ha
presentato requisitorie, né il ricorrente ha depositato memorie;
–
–
Considerato che la impugnazione è inammissibile a’ termini dell’articolo 6o6,
comma 3, cod. proc. pen.: i rilievi e le deduzioni formulati dal ricorrente si sviluppano tutti nell’orbita delle censure di merito, epperò consistono in motivi
diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione; mentre il
giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, sebbene scabra, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di
apprezzamento e valutazione e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede
del presente scrutinio di legittimità;
Considerato che conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso
e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — non
escludendosi motivi di colpa nella proposizione della impugnazione — al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina
nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 19 giugno 2014.
Ricorso n. 44.094/2014 R. G.