Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35181 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35181 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCALA GIANLUCA N. IL 23/11/1979
avverso la sentenza n. 2552/2011 TRIBUNALE di FROSINONE, del
12/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

Data Udienza: 19/06/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE SETTIMA PENALE

Ricorso n. 44.052/2014 R. G.

Udienza del 1 9/6/2014 – n.

63 del ruolo

Premesso che colla sentenza, indicata in epigrafe, il Tribunale ordinario di Frosinone,
in composizione monocratica, deliberando col rito della applicazione della pena su richiesta, ha inflitto la sanzione pattuita a SCALA Gianluca, imputato della contravvenzione prevista e punita dall’articolo

2

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,

motivando — in relazione a quanto assume rilievo nel presente scrutinio di legittimità:

… “ritenuto di non poter emettere sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.”;

ziando violazione di legge e vizio di motivazione (ritenuta apparente) in ordine alla esclusione delle cause di non punibilità;
Rilevato che, debitamente avvisati della trattazione della impugnazione davanti a questa Sezione, tabellarmente deputata alla declaratoria della inammissibilità dei ricorsi,
né il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte ha presentato requisitorie, né il ricorrente ha depositato memorie;
Considerato che il ricorso è inammissibile: manifestamente infondata è, infatti, la
denunzia del vizio di motivazione della sentenza alla luce dei principi di diritto, ripetutamente affermati da questa Corte in relazione al rito speciale, secondo i quali: la
motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, può essere
anche meramente en u n ci ativ a in ordine alla carenza dei presupposti per
l’applicazione dell’articolo 129 cod. proc. pen.;
Considerato che conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apprezzandosi
rilevanti profili di colpa nella proposizione della impugnazione inequivocabilmente pretestuosa e dilatoria — al versamento a favore della cassa delle ammende della somma,
che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500 (millecinquecento) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 19 giugno 2014.

Rilevato che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, denun-

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