Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35180 del 19/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35180 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAIMONDI VALERIO SILVANO N. IL 19/04/1955
avverso l’ordinanza n. 2137/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 20/08/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 19/06/2014
N.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20.8.2013 il Tribunale di sorveglianza di Bologna
rigettava la richiesta di affidamento ai servizi sociali o di detenzione domiciliare
presentata da Raimondi Valerio Silvano.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza il condannato
personalmente ricorre per cassazione denunciando violazione di legge, carenza
e manifesta illogicità della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la richiesta di misure alternative in
relazione al ritenuto pericolo di reiterazione dei reati desunto dai vari precedenti
giudiziari, anche recenti ( 9.9.2011), ed in relazione alla inidoneità della
detenzione domiciliare ad impedire la reiterazione di truffe informatiche, nella
commissione delle quali il condannato risultava aver raggiunto un elevato grado
di “specializzazione”. La motivazione è immune da vizi rilevabili in sede di
legittimità.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende
della somma di euro mille.
Così deciso il 19.6.2014.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.