Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3518 del 04/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3518 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIANFRUGLIA DOMENICO N. IL 18/07/1946
avverso la sentenza n. 830/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
01/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Li« e. •
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
44.44.14.4.rrs, Sn

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

-e

Data Udienza: 04/10/2013

Fatto e diritto

Propone ricorso per cassazione Cianfruglia Raimondo, avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli in
data 1 giugno 2012, con la quale è stata confermata quella di primo grado (emessa nel 2007), di condanna
in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ritenuta aggravata soltanto dalla
pluralità dei fatti.
All’imputato, nella qualità di amministratore dapprima legale e poi di fatto, della società Ecomar Sri,
dichiarata fallita il 5 aprile 2000, è stata addebitata la condotta di dissipazione e comunque distrazione del
patrimonio sociale, soprattutto attraverso prelievi ingiustificati dal conto corrente della società, nonché la
condotta di sottrazione o distruzione dei libri sociali o comunque di tenuta degli stessi in modo da non
rendere possibile la ricostruzione del movimento degli affari.

Deduce
1) il vizio della motivazione in ordine a questioni specificamente rappresentate nei motivi d’appello.
In particolare, la motivazione viene ritenuta insufficiente relativamente alla tesi difensiva di avere,
l’imputato, effettuato pagamenti di cambiali rilasciate ai creditori sociali; alla prospettazione di
pagamenti in esecuzione di transazioni nell’interesse della società; alla vicenda Ambrofid; all’utilizzo di
una parte delle somme derivanti dal disinvestimento Ambrofid per ottenere il rimborso di anticipazioni
dell’imputato;
2) il vizio della motivazione con riferimento ai rilievi difensivi formulati in tema di bancarotta
documentale, essendo stato inutilmente segnalato che la documentazione contabile era stata
trasmessa, dall’imputato, al commercialista Capolino e successivamente consegnata al liquidatore.
Tale circostanza aveva trovato conforto in una ricevuta, a firma del liquidatore, a proposito della
ricezione della documentazione tenuta fino al 31 dicembre 1998.
Tale modo di procedere dei giudici dell’appello aveva violato il principio dell’oltre ogni ragionevole
dubbio.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
Nella sentenza impugnata, i giudici del merito hanno dato ampiamente conto di tutte le questioni che, con
l’atto di impugnazione, il difensore ha sostenuto non essere state trattate dal giudice dell’appello, con la
conseguenza che i motivi del ricorso risultano manifestamente infondati.
In particolare, è stato preliminarmente posto in evidenza che, sulla base dei dati prospettati dalla difesa
attraverso la consulenza di parte e la allegazione di documentazione giustificativa, il Tribunale aveva
ridimensionato la portata dell’accusa, escludendo che potessero integrare il reato di bancarotta
fraudolenta alcune operazioni economiche poste in essere dal ricorrente, con la dimostrazione, però, che
ciò era avvenuto nell’interesse della società, sia pure con la anomala procedura dei prelievi per contanti
dalla cassa.
Appare poi affrontato
-il tema della bancarotta fraudolenta documentale, essendo analizzata la deduzione difensiva della
trasmissione della documentazione al commercialista, di cui si è detto che è mancata la prova, poiché negli
scatoloni aperti dalla Guardia di Finanza è stata rinvenuta solo documentazione antecedente al 1995; è
stata anche valutata la questione della ricevuta per consegna della documentazione, accompagnata da
rilievo dei giudici del merito-del tutto condivisibile e corretto-secondo cui anche tal modo di procedere non
esonera l’amministratore delle proprie responsabilità: costui infatti è tenuto e risponde della regolare
tenuta delle scritture contabili essendo, comunque, il responsabile anche della loro custodia, sia pure
1

..

attraverso soggetto delegato ed essendo esonerato da responsabilità per i soli casi fortuiti o di forza
maggiore;
-la vicenda Ambrofid, essendo stato attestato dal giudice dell’appello che nessun elemento porta a
dimostrare come le liquidità conseguite dalla cessione dei prodotti sarebbero state utilizzate per
l’estinzione, sia pure in via preferenziale, di debiti sociali. Al contrario la Corte ha ritenuto provato che le
somme conseguite dal disinvestimento, pari a 479 milioni di lire, risultano accreditate su un conto intestato
all’imputato stesso.
Al riguardo, come negli altri casi, la Corte territoriale ha fatto applicazione del generale principio secondo
cui la prova della distrazione e dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta
-il tema delle operazioni asseritamente effettuate mediante cambiali, avendo la Corte attestato che non
risulta la prova della relativa estinzione;
-il tema della presunta estinzione dei debiti verso le banche, rimasto del tutto privo di fondamento
probatorio.
Le deduzioni della difesa, in conclusione, consistono nella mera rappresentazione della insoddisfazione
dell’impugnante per una motivazione che, invece, è congrua e completa alla luce dei principi
giurisprudenziali sopra enunciati.
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cpp, la condanna del ricorrente al versamento, in favore della
cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a
versare alla cassa delle ammende la somma di euro 1000.
Così deciso il 4 ottobre 2013

Il Pr

il Cons. est.

dalla mancata dimostrazione, ad opera dell’amministratore, della destinazione dei beni;

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