Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35179 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35179 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ADDARIO RAFFAELE N. IL 11/10/1969
MARENGO GIORGIA N. IL 20/04/1977
avverso la sentenza n. 400/2005 TRIBUNALE di VERCELLI, del
25/10/2006
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

Data Udienza: 19/06/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE SETTIMA PENALE

Ricorso n. 44.042/2014 R. G.

Udienza del 19/6/2014 – n.

61 del ruolo

Premesso che, con sentenza del 25 ottobre 2006, il Tribunale ordinario di Vercelli, in
composizione monocratica, ha condannato alla pena di giustizia AD DARIO Raffaele e MARENGO Giorgia, imputati della contravvenzione di inosservanza

dei provvedimenti della autorità, ai sensi dell’articolo 650 cod. pen., commessa il 27 dicembre 2002;

tenza impugnata) il 27 giugno 2007;

Rilevato che, debitamente avvisati della trattazione della impugnazione davanti a questa Sezione, tabellarmente deputata alla declaratoria della inammissibilità dei ricorsi,
né il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte ha presentato requisitorie, né il ricorrente ha depositato memorie;

Considerato che il ricorso (così qualificato il gravame proposto avverso sentenza di
condanna alla sola pena dell’ammenda) è inammissibile, ai sensi dell’articolo 613, comma 1, primo inciso, cod. proc. pen., in quanto la impugnazione è stata proposta da difensore non abilitato, in carenza della prescritta iscrizione nell’albo speciale di questa
Corte suprema di cassazione;

Considerato che conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso – preelusiva del rilievo della prescrizione della contravvenzione maturata nelle more – e la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché — non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione — al versamento a favore
della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, per ciascuno, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 19 giugno 2014.

Rilevato che gli imputati hanno proposto appello, col ministero del comune difensore
di fiducia, eccependo la prescrizione del reato maturata (dopo la pronuncia della sen-

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