Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35178 del 19/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35178 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEMARZIO FRANCESCO N. IL 03/06/1964
avverso l’ordinanza n. 1778/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 16/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 19/06/2014
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16.7.2013
il Tribunale di sorveglianza di Bologna
rigettava il reclamo proposto da Demarzio Francesco contro l’ordinanza del
Magistrato di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di liberazione
anticipata relativa ai due semestri dal 19.1.2008 al 19.1.2009.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza il difensore del condannato
ricorre per cassazione per inesistenza o apparenza della motivazione avendo
dato rilevanza a mere denunce e asserite frequentazioni con soggetti pregiudicati.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel
giudizio di legittimità.
Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato il reclamo proposto contro il diniego
della liberazione anticipata sulla base della rilevanza negativa assegnata al
comportamento posto in essere dal ricorrente successivamente alla
scarcerazione, in relazione ai fatti che hanno dato luogo alle plurime denunce
penali analiticamente indicate dal Magistrato di sorveglianza nel proprio
provvedimento di rigetto.
Il motivo di ricorso propone una diversa valutazione delle risultanze fattuali
non ammessa nel giudizio di legittimità.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende
della somma di euro mille.
Così deciso il 19.6.2014.
CONSIDERATO IN DIRITTO