Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35176 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35176 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUSCO SALVATORE N. IL 10/01/1950
avverso l’ordinanza n. 67/2013 CORTE ASSISE APPELLO di BARI,
del 17/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

Data Udienza: 19/06/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE SETTIMA PENALE

Udienza del 19/6/2014 -n.

58

de/ruolo

Premesso che, con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di assise di appello di Bari, in funzione di giudice della esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’incidente proposto dal condannato BUSCO Salvatore, per la rideterminazione (rectius:
commutazione colla reclusione) della pena dell’ergastolo inflitta con sentenza di quella
Corte territoriale 4 luglio 1998 (irrevocabile dal 22 giugno 2000), motivando che il
supposto errore di giudizio (in ordine alla conferma del trattamento sanzionatorio a dispetto della riconosciuta minore gravità della condotta in raffronto con quelle dei compartecipi, alla stregua dell’assunto, assertivamente, fallace che la questione fosse stata
apprezzata dal giudice di primo grado) non costituiva errore materiale e, pertanto, esulava dalla materia della esecuzione, laddove, peraltro, la Corte suprema di cassazione
aveva dichiarato inammissibile il ricorso, recante la medesima censura, proposto dal
Busco avverso la ridetta sentenza, con conseguente preclusione della cosa giudicata;
Rilevato che il condannato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero dei difensori di fiducia, denunziando promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione,
sulla base dei richiami dottrinari e giurisprudenziali alla evoluzione del processo di esecuzione, all’ampliamento «dell’intervento giurisdizionale in executivis», alla espansione delle correlate garanzie, al carattere recessivo del valore, afferente al «bisogno di
certezza» del giudicato, rispetto al diritto di difesa e al principio di eguaglianza con riferimento al trattamento sanzionatorio; e ribadendo che nel giudizio di cognizione le censure dell’appellante non «aveva[no] trovato sufficiente risposta»;
Rilevato che, debitamente avvisati della trattazione della impugnazione davanti a questa Sezione, tabellarmente deputata alla declaratoria della inammissibilità dei ricorsi, il
Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte non ha presentato requisitorie, mentre il ricorrente ha depositato memoria, postulando la assegnazione del ricorso
alla Sezione «di competenza»;

Considerato che l’impugnazione è inammissibile: le censure formulate dal ricorrente
sono di tenore assolutamente generico, epperò carenti del requisito della specificità, prescritto dall’articolo 581, comma i, lettera c), cod. proc. pen. e sanzionato a pena di inammissibilità dall’articolo 591 cod. proc. pen., difettando la indicazione delle
ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggano, a c o nfut azione della
ratio decidendi del provvedimento impugnato, le richieste dei difensori;
per vero costoro hanno omesso di dar conto sotto qual profilo le accresciute potestà di intervento del giudice della esecuzione sulla cosa giudicata comprendano anche
il sindacato dei supposti errori di giudizio occorsi nella relativa fase del processo;
Considerato che conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apprezzandosi
rilevanti profili di colpa nella proposizione della impugnazione inequivocabilmente pretestuosa — al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte
determina nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 19 giugno 2014.

Ricorso n. 44.008/2014 R.G.

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