Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35174 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35174 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARTIN FRANCO N. IL 28/01/1959
avverso la sentenza n. 852/2007 TRIBUNALE di NOVARA, del
09/07/2008
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

Data Udienza: 19/06/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE SETTIMA PENALE

Ricorso n. 44.000/2014 R. G.

Udienza del 19/6/2014 – n.

56 del ruolo

Premesso che, con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale ordinario di Novara,
in composizione monocratica, ha condannato alla pena della ammenda in e 200
MARTIN Franco, imputato della contravvenzione di molestia o disturbo delle

persone, ai sensi dell’articolo 660 cod. pen., commessa il 24-25 settembre 2006;

Rilevato che, debitamente avvisati della trattazione della impugnazione davanti a questa Sezione, tabellarmente deputata alla declaratoria della inammissibilità dei ricorsi,
né il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte ha presentato requisitorie, né il ricorrente ha depositato memorie;

Considerato che il ricorso (così qualificato l’appello avverso sentenza di condanna a
pena pecuniaria) è inammissibile, ai sensi dell’articolo 613, comma 1, primo inciso, cod.
proc. pen., in quanto la impugnazione è stata proposta da difensore non abilitato, in carenza della prescritta iscrizione nell’albo speciale di questa Corte suprema di cassazione;

Considerato che conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso – preelusiva del rilievo della prescrizione maturata nelle more — e la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali, nonché — apprezzandosi rilevanti profili di colpa
nella proposizione della impugnazione inequivocabilmente pretestuosa — al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 19 giugno 2014.

Rilevato che l’imputato ha proposto appello col ministero del difensore di fiducia, av,
vocata Elisabbetta Lombi, postulando l’assoluzione e, gradatamente, la concessione
delle circostanze attenuanti generiche e il contenimento della pena nel minimo;

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