Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35173 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35173 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORO BIAGIO N. IL 10/06/1984
avverso l’ordinanza n. 1019/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
17/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 19/06/2014

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17.7.2013 il Tribunale di Milano , in funzione di giudice
dell’esecuzione, in parte rigettava ed in parte dichiarava inammissibile la
richiesta presentata da Moro Biagio di applicazione della disciplina della
continuazione sui fatti giudicati con cinque sentenze di condanna riportate nel
provvedimento.
Avverso l’ordinanza di rigetto il condannato personalmente ricorre per
cassazione denunciando l’ingiustizia del provvedimento che per la quarta volta

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per mancanza del requisito di specifici dei motivi.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille —
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende
della somma di euro mille.
Così deciso il 19.6.2014.

gli ha rigettato la richiesta del “continuato” adducendo delle “scuse”.

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