Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35172 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35172 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PACILIO DOMENICO N. IL 19/05/1967
avverso l’ordinanza n. 171/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
21/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 19/06/2014

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21.6.2013 la Corte di appello di Napoli , in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta presentata da Pacilio Domenico di
applicazione della disciplina della continuazione sui fatti giudicati con le seguenti
sentenze: Corte di appello di Napoli del 23.11.1999 di condanna per il reato
previsto dall’art.368 cod.pen. commesso il 30.10.1993; Corte di appello di
Napoli del 6.3.2001 di condanna per il reato previsto dall’art.368 cod.pen.
commesso il 22.4.1995.

norma processuale e mancanza di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il giudice dell’esecuzione ha escluso la sussistenza di una previa ed unitaria
deliberazione criminosa in ragione del notevole lasso temporale intercorrente tra
i due episodi. I concreti motivi di /ricorso non denunciano vizi di legittimità ma
propongono difformi valutazioni in fatto, senza specificare quali siano le concrete
circostanze desumibili dagli atti processuali, dimostrative della sussistenza del
vincolo della continuazione sottoposte all’attenzione del giudice di merito il quale
ne avrebbe omesso l’apprezzamento.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro milleP.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende
della somma di euro mille.
Così deciso il 19.6.2014.

Avverso l’ordinanza di rigetto il difensore ricorre deducendo inosservanza di

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