Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35171 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35171 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DELLA GROTTA LUIGI N. IL 24/09/1969
avverso l’ordinanza n. 40/2013 CORTE ASSISE APPELLO di
NAPOLI, del 12/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 19/06/2014

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12.7.2013 la Corte di assise di appello di Napoli, in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta presentata da Della
Grotta Luigi di applicazione dell’indulto previsto dalla legge n.241 del 2006 sulla
pena di anni 27 di reclusione risultante dalla applicazione del cumulo giuridico.
Avverso l’ordinanza di rigetto il condannato personalmente ricorre per
cassazione ribadendo la tesi secondo cui l’indulto deve essere applicato sul
cumulo giuridico delle pene e non sul cumulo materiale.

Questa Corte preliminarmente rileva che, a norma degli artt. 672 comma 1
e 667 comma 4 cod.proc.pen., contro l’ordinanza di rigetto della richiesta di
applicazione dell’indulto è prevista la facoltà di proporre opposizione e non già
ricorso per cassazione, che deve essere qualificato come opposizione con la
conseguente trasmissione degli atti allo stesso giudice dell’esecuzione.
P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione dispone la trasmissione degli atti
alla Corte di assise di appello di Napoli.
Così deciso il 19.6.2014.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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