Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35170 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35170 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IACHETTA ROMEO N. IL 13/01/1966
avverso l’ordinanza n. 79/2002 PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO TRIBUNALE di AVELLINO, del 11/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 19/06/2014

RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 11.4.2013 il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Avellino dichiarava non luogo a provvedere sulla istanza presentata
da Iachetta Romeo al fine di ottenere l’applicazione dell’indulto sul
provvedimento di cumulo pene concorrenti del 30.7.2002, sul rilievo che
l’istanza era una mera riproposizione di identica richiesta già rigettata dal
giudice dell’esecuzione con ordinanza del 20.11.2007, non impugnata.
Avverso la sentenza il condannato personalmente ricorre per cassazione

dai benefici.geguenti moti
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto contro un provvedimento del
pubblico ministero avente natura inoppugnabile, posto che la richiesta di
applicazione dell’indulto deve essere rivolta al giudice dell’esecuzione ai sensi
dell’art.672 cod.proc.pen.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

al pagamento

delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 19.6.2014.

chiedendo a questa Corte quali siano le ragioni per le quali deve essere escluso

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