Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35169 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35169 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HAMDAN ALI N. IL 01/01/1966
avverso l’ordinanza n. 808/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
TRIESTE, del 06/08/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

Data Udienza: 19/06/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE SETTIMA PENALE

Ricorso n. 43.616/2014 R. G.

Udienza del 1 9/6/2014 n.

48 del ruolo

Premesso che, con il provvedimento in epigrafe riportato, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato il reclamo del condannato HAMDAN Ali
avverso il diniego della liberazione anticipata;
Rilevato che l’interessato ha proposto ricorso per cassazione mediante dichiarazione resa, ai sensi dell’articolo 123 cod. proc. pen., al direttore della casa cirimpugnazione;
Considerato che, in difetto della presentazione dei riservati motivi, la impugnazione è inammissibile a’ sensi dell’articolo 591, comma i, lettera c), cod.
proc. pen. in relazione all’articolo 581, comma i, lettera c), cod. proc. pen.;
Considerato che conseguono la relativa declaratoria e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutato il contenuto dei
motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della
impugnazione — al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500 (cinquecento) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 19 giugno 2014.

condariale di Tolmezzo, riservai-t° la presentazione dei motivi a sostegno della

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