Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35169 del 19/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35169 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HAMDAN ALI N. IL 01/01/1966
avverso l’ordinanza n. 808/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
TRIESTE, del 06/08/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Data Udienza: 19/06/2014
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE SETTIMA PENALE
Ricorso n. 43.616/2014 R. G.
Udienza del 1 9/6/2014 n.
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48 del ruolo
Premesso che, con il provvedimento in epigrafe riportato, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato il reclamo del condannato HAMDAN Ali
avverso il diniego della liberazione anticipata;
Rilevato che l’interessato ha proposto ricorso per cassazione mediante dichiarazione resa, ai sensi dell’articolo 123 cod. proc. pen., al direttore della casa cirimpugnazione;
Considerato che, in difetto della presentazione dei riservati motivi, la impugnazione è inammissibile a’ sensi dell’articolo 591, comma i, lettera c), cod.
proc. pen. in relazione all’articolo 581, comma i, lettera c), cod. proc. pen.;
Considerato che conseguono la relativa declaratoria e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutato il contenuto dei
motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della
impugnazione — al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500 (cinquecento) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 19 giugno 2014.
condariale di Tolmezzo, riservai-t° la presentazione dei motivi a sostegno della