Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35168 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35168 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANCUSO ROMOLO N. IL 21/03/1981
avverso l’ordinanza n. 853/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
TRIESTE, del 06/08/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

Data Udienza: 19/06/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE SETTIMA PENALE

Ricorso n. 43.613/2014

R. G.

Udienza del 19/6/2014 – n.

47 del ruolo

Rilevato che l’interessato ha proposto ricorso per cassazione lamentando di non essere stato tradotto davanti al Tribunale di sorveglianza per l’udienza in camera di consiglio e contestando, con deduzioni di merito in punto di fatto, l’accertamento presupposto alla applicazione della sorveglianza particolare (tra l’altro negando che Almeida fosse stato perquisito all’atto della allocazione nella cella); aggiungendo che alla ridetta
misura era stato sottoposto anche in passato, assertivamente con decisione ingiusta;
che aveva tenuto buona condotta, peraltro rifiutando la collaborazione investigativa
sollecitata dalla polizia penitenziaria;
Rilevato che, debitamente avvisati della trattazione della impugnazione davanti a questa Sezione, tabellarmente deputata alla declaratoria della inammissibilità dei ricorsi,
né il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte ha presentato requisitorie, né il ricorrente ha depositato memorie;
Considerato che il ricorso è inammissibile; in particolare la censura in rito è manifestamente infondata in quanto il rito del reclamo non prevede la partecipazione personale del reclamante in camera di consiglio; quanto ai motivi in ordine alla applicazione
della sorveglianza particolare, i rilievi e le deduzioni formulati dal ricorrente si sviluppano tutti nell’orbita delle censure di merito, epperò consistono in motivi diversi da
quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione; mentre il giudice a quo ha
dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini
della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione e, pertanto, sottratta a ogni
sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità;
Considerato che conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apprezzandosi
rilevanti profili di colpa nella proposizione della impugnazione inequivocabilmente pretestuosa — al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte
determina nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 19 giugno 2014.

Premesso che, con il provvedimento in epigrafe riportato, il Tribunale di sorveglianza
di Trieste — per quanto qui rileva — ha rigettato il reclamo proposto dal condannato
MANCUSO Romolo, avverso il provvedimento di applicazione della sorveglianza particolare, motivando che il reclamante disponeva di un telefono cellulare (sequestrato in esito a perquisizione eseguita in esito a notizia confidenziale) e, per eludere la
sanzione disciplinare, aveva procurato che uno dei compagni di cella, tale Almeida, in
espiazione di pena prossima alla scadenza, si addossasse la responsabilità del possesso
dell’apparecchio; mentre, trattandosi di detenuto trasferito nella cella il pomeriggio del
giorno precedente — e, nella occasione, sottoposto a perquisizione — costui non aveva
potuto introdurre il telefonico (rinvenuto occultato nel cestino dei rifiuti);

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