Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35167 del 19/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35167 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GUIDONE MASSIMO N. IL 15/06/1973
avverso l’ordinanza n. 781/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
TRIESTE, del 09/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
Data Udienza: 19/06/2014
Ritenuto in fatto ed in diritto.
1.
Con ordinanza del 9.7.2013, il Tribunale di Sorveglianza di Trieste
revocava l’affidamento in prova terapeutico concesso a GUIDONE Massimo, con
effetti ex tunc, in ragione del fatto che con nota dell’UEPE era stato segnalato
positivo ai controlli tossicologici eseguiti il 6.6.2013, agli oppiacei e che nei colloqui
con gli operatori non aveva dato segni di voler imprimere un nuovo corso alla sua
vita, ammettendo di aver fatto uso di eroina. Non solo, ma il 21.6.2013 il medesimo
emergeva dagli atti di investigazioni che l’episodio di cessione non era stato isolato.
Il Tribunale riteneva che nel corso della misura alternativa, nonostante il notevole
sostegno dell’UEPE il prevenuto ebbe a dimostrare un’assoluta mancanza di volontà
di aderire al programma , cosicchè in ragione della gravità e della reiterazione delle
violazioni delle prescrizioni, il beneficio veniva revocato con effetti ex tunc.
2.
Avverso tale ordinanza, interponeva ricorso per cassazione l’interessato
per richiederne l’annullamento, ovvero di limitare gli effetti della revoca , tenendo
fermo il periodo di un anno in cui egli avrebbe partecipato agli incontri con gli
operatori ed avrebbe svolto attività di volontariato.
3.
Il ricorso si basa su motivi non specifici, essendo richiesto a questo
giudice di legittimità una nuova valutazione delle emergenze in fatto, che non è
ammessa in detta sede.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186
del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria
che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod.proc.pen.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro mille a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 19 giugno 2014.
era stato arrestato in flagranza nell’atto di cedere questo tipo di sostanza ed