Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35163 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35163 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCATOLINO FRANCESCO N. IL 27/07/1976
avverso la sentenza n. 3066/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
23/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

Data Udienza: 19/06/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE SETTIMA PENALE

Ricorso n. 43.473/2014 R. G.

Udienza del 19/6/2014 – n.

39 del ruolo

Rilevato che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, denunziando vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e
censurando l’omesso apprezzamento delle circostanze che esso ricorrente non si era dato alla fuga, aveva consegnato l’arma e aveva tenuto buon comportamento processuale,,
sintomo di resipiscenza, anche in relazione alla opzione per il rito abbreviato, e tenuto
conto della mancata applicazione della recidiva contestata:
Rilevato che, debitamente avvisati della trattazione della impugnazione davanti a questa Sezione, tabellarmente deputata alla declaratoria della inammissibilità dei ricorsi,
né il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte ha presentato requisitorie, né il ricorrente ha depositato memorie;
Considerato che il ricorso è manifestamente infondato: non ricorre — alla evidenza —
il denunziato vizio della motivazione; per vero il giudice di merito ha dato conto adeguatamente — come illustrato nel paragrafo che precede — delle ragioni della propria
decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di viti a della motivazione, si sviluppano tutti
nell’orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili a’ termini
dell’articolo 606, comma 3, cod. proc. pen..
Considerato che conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apprezzandosi
rilevanti profili di colpa nella proposizione della impugnazione inequivocabilmente pretestuosa — al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte
determina nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 19 giugno 2014.

Premesso che, con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa sede, 17 luglio 2012, di condanna a
carico di SCATOLINO Francesco, per i delitti di porto, di detenzione illegali
di arma comune da sparo e di ricettazione, motivando — per quanto qui rileva — che, in
considerazione dei precedenti penali dell’appellante, della gravità della condotta, in relazione al possesso di dieci proiettili e alla disponibilità all’impiego dell’arma, e della carenza di apprezzabili elementi favorevoli, meritavano conferma il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche;

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