Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35162 del 19/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35162 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RESTUCCIA FRANCESCO N. IL 28/11/1970
avverso l’ordinanza n. 7621/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
VARESE, del 26/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Data Udienza: 19/06/2014
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE SETTIMA PENALE
Ricorso n. 43.431/2014 R.G.
Udienza del 19/6/2014 -n.
37 de/ruolo
Premesso che, con il provvedimento in epigrafe riportato, il Magistrato di sorveglianza di Varese ha disposto il blocco della corrispondenza telegrafica inviata
dal detenuto RESTUCCIA Francesco, in quanto il telegramma conteneva espressioni offensive;
Rilevato che l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, mediante dichiarazione resa, ai sensi dell’articolo 123 cod. proc. pen., al direttore della casa cirtivi a sostegno della impugnazione;
Rilevato che, debitamente avvisati della trattazione della impugnazione davanti a questa Sezione, tabellarmente deputata alla declaratoria della inammissibilità dei ricorsi, né il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte ha
presentato requisitorie, né il ricorrente ha depositato memorie;
Considerato che, in difetto della presentazione dei riservati motivi, la impugnazione è inammissibile a’ sensi dell’articolo 591, comma i, lettera c), cod.
proc. pen. in relazione all’articolo 581, comma i, lettera e), cod. proc. pen.;
Considerato che conseguono la relativa declaratoria e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutato il contenuto dei
motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della
impugnazione — al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500 (cinquecento) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 19 giugno 2014.
condariale di Busto Arsizio, riservando al proprio difensore la redazione dei mo-