Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35159 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35159 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARINO AGATINO N. IL 05/02/1964
avverso l’ordinanza n. 234/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
11/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 19/06/2014

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 11.6.2013 la Corte di appello di Trieste , in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta presentata da Marino Agatino di
applicazione della disciplina della continuazione sui fatti giudicati con le seguenti
sentenze: Corte di assise di appello di Catania del 11.11.2005 di condanna per i
delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso e concorso in omicidio
volontario aggravato; Corte di appello di Catania del 6.3.2008 di condanna per i
reati di estorsione continuata aggravata.

seguenti motivi:la Corte di appello di Trieste ha errata nel ritenere l’occasionalità
dell’estorsione in quanto una parte del provento di essa era destinato al gruppo
associativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti nel giudizio
di legittimità.
Il giudice della esecuzione ha escluso la sussistenza del medesimo disegno
criminoso sul rilievo che l’ideazione della estorsione risultava essere insorta del
tutto casualmente, senza collegamento con il programma del sodalizio.
Il ricorso dell’interessato non denuncia vizi di legittimità ma propone una
diversa valutazione delle circostanze fattuali, apprezzate dal competente giudice
di merito in assenza di vizi logici manifesti,
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille ..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende
della somma di euro mille.
Così deciso il 19.6.2014.

Avverso l’ordinanza di rigetto Marino Agatino ricorre personalmente per i

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