Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35158 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35158 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RONCARI ANTONIO N. IL 29/12/1987
avverso l’ordinanza n. 2763/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
25/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

Data Udienza: 19/06/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE SETTIMA PENALE

Ricorso n. 43.318/2014

R. G.

Udienza del 19/6/2014 – n.

33 del ruolo

Premesso che, con il provvedimento in epigrafe riportato, il Tribunale ordinario di
Milano, in composizione monocratica e in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto la richiesta di RONCARI Antonio, di restituzione dei beni sequestrati e
confiscati nel giudizio a carico di Lleshaj Alfred e altri, definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta del 15 marzo 2013;

Rilevato che, debitamente avvisati della trattazione della impugnazione davanti a questa Sezione, tabellarmente deputata alla declaratoria della inammissibilità dei ricorsi,
né il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte ha presentato requisitorie, né il ricorrente ha depositato memorie;

Considerato che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’articolo 591, comma i, lettera 2)f
in quanto la impugnazione è stata proposta da difensore non legittimato, in carenza
della procura speciale della parte privata (diversa dall’imputato o dal condannato) ricorrente;
Considerato che conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione — al versamento a favore
della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina nella misura congrua
ed equa, infra indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 19 giugno 2014.

Rilevato che l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, col ministro dell’avvocato Fabrizio Cardinali, denunziando vizio di motivazione;

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