Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35156 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35156 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAURO GIACOMO UBALDO N. IL 16/05/1942
avverso l’ordinanza n. 594/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
PERUGIA, del 25/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

Data Udienza: 19/06/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE SETTIMA PENALE

Udienza del 19/6/2014 – n.

31 del ruolo

Premesso che, con il provvedimento in epigrafe riportato, il Tribunale di sorveglianza
di Perugia ha rigettato le richieste del condannato LAURO Giacomo Ubaldo,
di rinvio della esecuzione della pena e, gradatamente, di concessione della detenzione
domiciliare, motivando che le condizioni di salute del detenuto, affetto da rettocolite
ulcerosa, giusta certificazioni del sanitario della casa di reclusione di Spoleto, non erano
incompatibili colla detenzione dell’instante, il quale aveva, peraltro, rifiutato di sottoporsi a colonscopia e che le terapie intramurarie erano adeguate;
Rilevato che l’interessato ha proposto ricorso per cassazione lamentando che il giudice
a quo aveva trascurato di specificare, in ordine alla infermità, che si trattava di rettocolite ulcerosa «con poliposi intestinale» ed esponendo di aver subito cinque interventi;
Rilevato che, debitamente avvisati della trattazione della impugnazione davanti a questa Sezione, tabellarmente deputata alla declaratoria della inammissibilità dei ricorsi,
né il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte ha presentato requisitorie, né il ricorrente ha depositato memorie;
Considerato che la impugnazione è inammissibile a’ termini dell’articolo 6o6, comma
3, cod. proc. pen.: i rilievi e le deduzioni formulati dal ricorrente si sviluppano tutti
nell’orbita delle censure di merito, epperò consistono in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione; mentre il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua,
affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione e, pertanto, sottratta a ogni sindacato
nella sede del presente scrutinio di legittimità;
Considerato che conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apprezzandosi
rilevanti profili di colpa nella proposizione della impugnazione inequivocabilmente pretestuosa — al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte
determina nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 19 giugno 2014.

Ricorso n. 43.293/2014 R. G.

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