Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35155 del 19/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35155 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPAGNUOLO ETTORE N. IL 19/02/1972
avverso l’ordinanza n. 782/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
PERUGIA, del 05/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Data Udienza: 19/06/2014
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE SETTIMA PENALE
Ricorso n. 43.291/2014
R.G.
Udienza del 19/6/2014 -n.
30 de/ruolo
Premesso che, con il provvedimento in epigrafe riportato, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal condannato Spagnuolo Ettore, avverso il diniego di permesso previo, motivando che la espiazione della pena, incoata nel luglio 2005, per delitti associativi
e di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ostativi alla concessio-
Rilevato che l’interessato ha proposto ricorso per cassazione denunziando vizio
di motivazione e invocando lo scioglimento del cumulo in relazione alla concorrente pena espianda dell’arresto;
Rilevato che, debitamente avvisati della trattazione della impugnazione davanti a questa Sezione, tabellarmente deputata alla declaratoria della inammissibilità dei ricorsi, né il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte ha
presentato requisitorie, né il ricorrente ha depositato memorie;
Considerato che il ricorso é manifestamente infondato, in quanto la postulata
scissione del cumulo non appare incidente sulla attualità della espiazione della
pena per i delitti che non consentono la concessione del permesso premio;
Considerato che conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso
e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apprezzandosi rilevanti profili di colpa nella proposizione della impugnazione inequivocabilmente pretestuosa — al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina nella misura congrua ed equa, infra
indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 19 giugno 2014.
ne del permesso) non era ancora terminata;