Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35152 del 19/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 35152 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE FAZIO MAURIZIO N. IL 12/08/1986
avverso l’ordinanza n. 1991/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 18/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

Data Udienza: 19/06/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE SETTIMA PENALE

Ricorso n. 43.139/2014

R.G.

Udienza del 1 9/6/20 14 -n.

27 del ruolo

Premesso che, con il provvedimento in epigrafe riportato, il Tribunale di sorveglianza
di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali avanzata dal condannato DE FAZIO Maurizio, per inosservanza dell’ articolo 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
Rilevato che l’interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo di aver eletto
domicilio nell’atto di nomina del difensore;

sta Sezione, tabellarmente deputata alla declaratoria della inammissibilità dei ricorsi, il
Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte non ha presentato requisitorie; ricorrente ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso;
Considerato che il ricorso è manifestamente infondato in quanto la formalità richiesta — e sanzionata a pena di inammissibilità — «non può essere assolta con modalità

diverse da quelle previste», come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione;
Considerato che conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apprezzandosi
rilevanti profili di colpa nella proposizione della impugnazione inequivocabilmente pretestuosa — al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte
determina nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 19 giugno 2014.

Rilevato che, debitamente avvisati della trattazione della impugnazione davanti a que-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA