Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35152 del 19/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35152 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE FAZIO MAURIZIO N. IL 12/08/1986
avverso l’ordinanza n. 1991/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 18/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Data Udienza: 19/06/2014
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE SETTIMA PENALE
Ricorso n. 43.139/2014
R.G.
Udienza del 1 9/6/20 14 -n.
27 del ruolo
Premesso che, con il provvedimento in epigrafe riportato, il Tribunale di sorveglianza
di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali avanzata dal condannato DE FAZIO Maurizio, per inosservanza dell’ articolo 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
Rilevato che l’interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo di aver eletto
domicilio nell’atto di nomina del difensore;
sta Sezione, tabellarmente deputata alla declaratoria della inammissibilità dei ricorsi, il
Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte non ha presentato requisitorie; ricorrente ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso;
Considerato che il ricorso è manifestamente infondato in quanto la formalità richiesta — e sanzionata a pena di inammissibilità — «non può essere assolta con modalità
diverse da quelle previste», come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione;
Considerato che conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apprezzandosi
rilevanti profili di colpa nella proposizione della impugnazione inequivocabilmente pretestuosa — al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte
determina nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 19 giugno 2014.
Rilevato che, debitamente avvisati della trattazione della impugnazione davanti a que-