Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35151 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35151 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRINCIPE SALVATORE N. IL 09/08/1980
avverso l’ordinanza n. 2241/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 20/08/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

Data Udienza: 19/06/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE SETTIMA PENALE

Ricorso n. 42.967/2014 R. G.

Udienza del 1 9/6/2014

n.

24 del ruolo

Premesso che, con il provvedimento in epigrafe riportato, il Tribunale di sorveglianza
di Bologna ha respinto il reclamo del condannato PRINCIPE Salvatore, per il
diniego della liberazione anticipata, motivando che costui era stato tratto in arresto nella flagranza del delitto di tentata rapina aggravata, commessa in costanza dell’affidamento in prova ai servizi sociali, e che la condotta delittuosa comportava la valutazione
negativa dei semestri precedenti di detenzione;

Rilevato che, debitamente avvisati della trattazione della impugnazione davanti a questa Sezione, tabellarmente deputata alla declaratoria della inammissibilità dei ricorsi,
né il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte ha presentato requisitorie, né il ricorrente ha depositato memorie;
Considerato che il ricorso è manifestamente infondato: non ricorre — alla evidenza —
il denunziato vizio della motivazione; per vero il giudice di merito, annettendo preponderante valenza negativa alla condotta per la quale il ricorrente è stato tratto in arresto,
ha dato conto adeguatamente — come illustrato nel paragrafo che precede — delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal
ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di v itia della motivazione, si sviluppano tutti nell’orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi
da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili a’ termini dell’articolo 606, comma 3, cod. proc. pen..
Considerato che conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apprezzandosi
rilevanti profili di colpa nella proposizione della impugnazione inequivocabilmente pretestuosa — al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte
determina nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 19 giugno 2014.

Rilevato che l’interessato ha proposto ricorso per cassazione denunziando vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione del positivo comportamento intramurario tenuto nei cinque semestri precedenti;

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