Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35150 del 19/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35150 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUBINO GIUSEPPE N. IL 04/4/1972
avverso l’ordinanza n. 138/2013 GIP TRIBUNALE di PALERMO, del
18/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Data Udienza: 19/06/2014
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE SETTIMA PENALE
Ricorso n. 42.965/2014 R. G.
Udienza del 19/6/2014
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n.
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del ruolo
Premesso che, con il provvedimento in epigrafe riportato, il giudice per le indagini
preliminari del Tribunale ordinario di Palermo, in funzione di giudice della esecuzione,
sulla conforme richiesta del Pubblico Ministero, ha revocato l’indulto concesso al condannato RUBINO Giuseppe, motivando che costui nel settembre 2010 aveva
commesso reati per i quali aveva riportato pene superiori a tre anni di reclusione;
Rilevato che l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, denunconsiderato ai fini della revoca del beneficio, era stato commesso in data anteriore rispetto a quella del provvedimento di applicazione del condono e, pertanto, fuori dal
«quinquennio successivorsuccessivo)alla applicazione dell’indulto»;
Rilevato che, debitamente avvisati della trattazione della impugnazione davanti a questa Sezione, tabellarmente deputata alla declaratoria della inammissibilità dei ricorsi,
né il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte ha presentato requisitorie, né il ricorrente ha depositato memorie;
Considerato che il ricorso è manifestamente infondato in quanto il quinquennio di
riferimento, previsto dall’articolo i, comma 3, della legge 31 luglio 2006, n. 241, decorre
dalla entrata in vigore della legge stessa e non da quella del provvedimento di applicazione del beneficio;
Considerato che conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apprezzandosi
rilevanti profili di colpa nella proposizione della impugnazione inequivocabilmente pretestuosa — al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte
determina nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 19 giugno 2014.
ziando erronea applicazione della legge penale e, al riguardo, opponendo che il reato,