Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35149 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35149 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANTATORE FILOMENO ALESSANDRO N. IL 07/05/1980
avverso la sentenza n. 1389/2012 TRIBUNALE di TORINO, del
15/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 19/06/2014

RITENUTO IN FATTO
A seguito di opposizione a decreto penale,

il Giudice delle indagini

preliminari del Tribunale di Torino disponeva il giudizio immediato nei confronti
di Cantatore Filomeno, imputato del reato previsto dall’art.697 cod.pen.
(detenzione illegale di una cartuccia cal.40 ).
Con sentenza del 15.4.2013 il Tribunale di Torino dichiarava Cantatore
Filomeno colpevole del reato ascrittogli, condannandolo alla pena di euro 300 di
ammenda.

del decreto penale per mancata indicazione del titolo del reato e conseguente
nullità della impugnata sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto la irrilevanza della nullità
dell’originario decreto penale di condanna, atteso che a seguito della intervenuta
opposizione esso è stata revocato, con sostituzione al procedimento per decreto
del previsto giudizio immediato e conseguente notificazione all’imputato del
relativo decreto di citazione a giudizio, contenente pacificamente la rituale
enunciazione del fatto contestato.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille —
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

al pagamento

delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 19.6.2014.

Avverso la sentenza il difensore ricorre per cassazione deducendo la nullità

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