Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35147 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35147 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAVORO MAURIZIO N. IL 25/08/1969
avverso l’ordinanza n. 8484/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di
REGGIO EMILIA, del 04/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

Data Udienza: 19/06/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SETTIMA PENALE

Ricorso n. 42.825/2014

R. G.

Udienza del 19/6/2014 – n.

20 del ruolo

Premesso che, con il provvedimento in epigrafe riportato, il Magistrato di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile la richiesta di remissione del
debito avanzata dal condannato LAVORO Maurizio, in considerazione
della lievissima entità della somma relativa;

Rilevato che l’interessato ha proposto ricorso per cassazione mediante dichiarazione resa, ai sensi dell’articolo 123 cod. proc. pen., al direttore degli Istituti
penitenziari di Parma, riservando al difensore la redazione dei motivi a sostegno della impugnazione;

Rilevato che, debitamente avvisati della trattazione della impugnazione davanti a questa Sezione, tabellarmente deputata alla declaratoria della inammissibilità dei ricorsi, né il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte ha
presentato requisitorie, né il ricorrente ha depositato memorie;

Considerato che, in difetto della presentazione dei riservati motivi, la impugnazione è inammissibile a’ sensi dell’articolo 591, comma i, lettera c), cod.
proc. pen. in relazione all’articolo 581, comma i, lettera c), cod. proc. pen.;

Considerato che conseguono la relativa declaratoria e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutato il contenuto dei
motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della
impugnazione — al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500 (cinquecento) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 19 giugno 2014.

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