Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35144 del 19/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35144 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PALMARICCIOTTI GIANFRANCO N. IL 07/10/1966
avverso la sentenza n. 7150/2012 GIP TRIBUNALE di PESCARA, del
23/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 19/06/2014
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23.5.2013 emessa ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen. il
Tribunale di Pescara applicava la pena concordata a Palmaricciotti Gianfranco,
imputato dei reati di ricettazione, detenzione e porto illegali di una pistola
semiautomatica da ritenere arma clandestina.
Avverso la sentenza il difensore dell’imputato
ricorre per omessa
motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per addivenire al
proscioglimento ai sensi dell’art.129 cod.proc.pen.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
La sentenza impugnata contiene l’espressa indicazione delle risultatìè
probatorie ( verbale di perquisizione, sequestro dell’arma ed arresto) ritenute
ostative ad una pronuncia di proscioglimento a norma dell’art.129 cod.proc.pen.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro
millecinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 19.6.2014.
CONSIDERATO IN DIRITTO