Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35143 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35143 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LENZI ELISA N. IL 21/07/1982
avverso Atili4’t-2114″
-izà4R-. 2467/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
03/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

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Data Udienza: 19/06/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE SETTIMA PENALE

Ricorso n. 42.738/2014 R. G.

Udienza del 19/6/2014 – n. 16 del ruolo

Rilevato che l’imputata ha proposto ricorso per cassazione col ministero del difensore di fiducia, denunziando inosservanza o erronea applicazione della legge
penale e ribadendo la incertezza della indicazione dell’Ufficio di presentazione e
la illegittimità del provvedimento di polizia;
Rilevato che, debitamente avvisati della trattazione della impugnazione davanti a questa Sezione, tabellarmente deputata alla declaratoria della inammissibilità dei ricorsi, né il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte ha
presentato requisitorie, né il ricorrente ha depositato memorie;
Considerato che l’impugnazione è inammissibile: le censure formulate dalla
ricorrente, consistenti nella riproposizione delle deduzioni motivatamente disattese e reiette dalla Corte territoriale, sono di tenore assolutamente generico, epperò carenti del requisito della specificità, prescritto dall’articolo 581,
comma i, lettera e), cod. proc. pen. e sanzionato a pena di inammissibilità
dall’articolo 591 cod. proc. pen., difettando la indicazione delle ragioni di diritto
e degli elementi di fatto che sorreggano, a confutazione della ratio decidendi del provvedimento impugnato, le richieste della ricorrente;
Considerato che conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso
— preclusiva del rilievo della prescrizione maturata nelle more — e la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché (apprezzandosi rilevanti profili di colpa nella proposizione della impugnazione inequivocabilmente pretestuosa e dilatoria) al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina nella misura congrua ed equa, infra indicata
in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 19 giugno 2014.

Premesso che, con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la impugnata sentenza del Tribunale di quella stessa sede
n luglio 2011 di condanna alla pena di giustizia a carico di LENZI Elisa,
imputata dalla contravvenzione di cui all’articolo 163, comma terzo, del Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.
773, commessa il 31 luglio 2008, motivando che era infondato il motivo di gravame circa la illegittimità del provvedimento di polizia, sotto il profilo della incertezza dell’Ufficio cui la appellante doveva presentarsi, in quanto il riferimento alla Autorità di Pubblica Sicurezza del comune di Campi Bisenzio era affatto
univoco;

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