Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35141 del 19/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35141 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
JOVANOVIC NEDEIJKO N. IL 16/11/1975
avverso l’ordinanza n. 117/2013 TRIBUNALE di VELLETRI, del
17/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Data Udienza: 19/06/2014
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE SETTIMA PENALE
Ricorso n. 42.519/2014
R. G.
Udienza del 19/6/2014 – n.
14 del ruolo
Rilevato che l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, personalmente,
con incongruo riferimento alla impugnazione straordinaria per errore di fatto,
ai sensi dell’ articolo 625-bis cod. proc. pen., reiterando la deduzione di non aver
avuto mai notizia del processo e ribadendo l’assunto con memoria del 19 maggio 2014;
Rilevato che, debitamente avvisato della trattazione della impugnazione davanti a questa Sezione, tabellarmente deputata alla declaratoria della inammissibilità dei ricorsi, il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
non ha presentato requisitorie;
Considerato che il ricorso è manifestamente infondato in quanto il ricorrente,
ribadendo la indicazione del domicilio in via Samassi, 91, di Roma non ha apprezzabilmente confutato né il rilievo del giudice a quo circa la inidoneità della
elezione, né la esecuzione delle notificazioni mediante consegna al difensore;
Considerato che conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso
e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apprezzandosi rilevanti profili di colpa nella proposizione della impugnazione inequivocabilmente pretestuosa o.dilettswia — al versamento a favore della cassa
delle ammende della somma, che la Corte determina nella misura congrua ed
equa, infra indicata in dispositivo.
P• Q• M•
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 19 giugno 2014.
Premesso che, con il provvedimento in epigrafe riportato, il Tribunale ordinario di Velletri, in composizione monocratica e in funzione di giudice della esecuzione, ha rigettato l’incidente proposto dal condannato JOVANOVIV N ed e i j k o per la declaratoria della non esecutività della condanna, motivando
che, essendo inidoneo il domicilio eletto in Roma alla via Samassi, 91 (non riportata nello stradario), le notificazioni erano state eseguite mediante consegna
al difensore;