Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35139 del 19/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35139 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUGGIU GIUSEPPE N. IL 19/09/1932
avverso l’ordinanza n. 3192/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di
SASSARI, del 16/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Data Udienza: 19/06/2014
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE SETTIMA PENALE
Udienza del 1 9/6/2014 – n. 12 del ruolo
Premesso che, con il provvedimento in epigrafe riportato, il Tribunale di sorveglianza
di Sassari ha rigettato la richiesta di remissione del debito avanzata dal condannato
RUGGIU Giuseppe, motivando che costui, proprietario di immobili e percettore
di pensione (pari a €5.986,00 annuali) non versava in condizioni economiche disagiate;
Rilevato che l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, personalmente e a mezzo fax, denunziando con espressioni confuse e a tratti incomprensibili la ingiustizia del
provvedimento;
Rilevato che, debitamente avvisati della trattazione della impugnazione davanti a questa Sezione, tabellarmente deputata alla declaratoria della inammissibilità dei ricorsi, il
Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte non ha presentato requisitone, mentre il ricorrente ha depositato memoria di tenore, per vero, oscuro e, per quanto è dato comprendere, non confacente alla confutazione del provvedimento impugnato;
Considerato che l’impugnazione è inammissibile: concorrono il rilievo del vizio di
forma (il ricorrente non ha osservato le modalità di presentazione del ricorso stabilite
dall’articolo 582 e 583 cod. proc. pen. a pena di inammissibilità) e la considerazione ulteriore che le censure formulate dal ricorrente sono di tenore assolutamente generico, epperò carenti del requisito della specificità, prescritto dall’articolo 581, comma i, lettera c), cod. proc. pen. e sanzionato a pena di inammissibilità dall’articolo 591
cod. proc. pen., difettando la indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto
che sorreggano, a confutazione della ratio decidendi del provvedimento impugnato, le richieste del ricorrente;
Considerato che conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apprezzandosi
rilevanti profili di colpa nella proposizione della impugnazione inequivocabilmente pretestuosa puilldthriv — al versamento a favore della cassa delle ammende della somma,
che la Corte determina nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 19 giugno 2014.
Ricorso n. 42.452/2014 R. G.