Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35136 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35136 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SECK MBAYE N. IL 02/03/1963
avverso la sentenza n. 69/2011 TRIBUNALE di GENOVA, del
02/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

Data Udienza: 19/06/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE SETTIMA PENALE

Ricorso n. 42.372/2014 R.G.

Udienza del 1 9/6/2014 -n.

9

de/ruolo

Premesso che, con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale ordinario di Genova,
in parziale riforma della appellata sentenza del Giudice di pace dei quella stessa sede,
ha escluso la sanzione sostitutiva della espulsione, ha concesso circostanze attenuanti
generiche, ha ridotto la pena e ha confermato nel resto la condanna inflitto allo straniero extracomunitario SECK Mbaye per la contravvenzione di cui all’articolo io bis
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, motivando, per quanto qui rileva : infondato è l’assunto dell’appellante circa la supposta illegittimità della norma incriminatrice
per contrasto con la disciplina della Unione Europea; la condotta non riveste carattere
di particolare tenuità, non ricorrendo alcuno dei parametri relativi;
Rilevato che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione col quale ha sviluppato due
motivi denunziando erronea applicazione articolo io bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (primo motivo) e dell’articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274, nonché vizio di motivazione (secondo motivo); e, in proposito, deducendo carenza di prova circa la illiceità della permanenza, in difetto dell’accertamento della
data dell’immigrazione e, di conseguenza, del decorso del termine di tolleranza per la
richiesta del permesso di soggiorno; illogicità del diniego della caso della particolare tenuità, non essendo il giudicabile persona pericolosa;
Rilevato che, debitamente avvisati della trattazione della impugnazione davanti a questa Sezione, tabellarmente deputata alla declaratoria della inammissibilità dei ricorsi,
né il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte ha presentato requisitorie, né il ricorrente ha depositato memorie;
Considerato che il ricorso è inammissibile: l’accertamento in punto di fatto della illiceità della permanenza risulta estraneo ai motivi di appello (per come rappresentati dal
Tribunale in difetto di apprezzabile confutazione da parte del ricorrente, laddove costui
neppure ha rappresentato di aver sollevato la questione nel corso del giudizio di secondo grado) sicché nella sede del presente scrutinio di legittimità non possono essere prese in considerazione le deduzioni formulate in proposito dal difensore, affatto estranee
all’oggetto del giudizio davanti al giudice a quo; in relazione alla esclusione della ipotesi
di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, non è ravvisabile alcuna violazione di legge né sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a
quo applicato una determinata disposizione in relazione all’operata rappresentazione
del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul
presupposto dell’accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie); né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice a quo esattamente
interpretato la norma applicata, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte;
Considerato che conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apprezzandosi
rilevanti profili di colpa nella proposizione della impugnazione inequivocabilmente pretestuosa e dilatoria — al versamento a favore della cassa delle ammende della somma,
che la Corte determina nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.

P• Q• M•

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 19 giugno 2014.

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