Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35135 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35135 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TOFFANIN CORRADO N. IL 30/03/1968
avverso l’ordinanza n. 107/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
TRIESTE, del 14/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

Data Udienza: 19/06/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE SETTIMA PENALE

Ricorso n. 42.356/2014

R. G.

Udienza del 19/6/2014 – n. 8 del ruolo

Rilevato che l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi,
col quale denunzia vizio di motivazione, contestando la fondatezza della relazione dell’
Ufficio esecuzione penale esterna, sostenendo la serietà del proposito della attività di
volontariato, non intrapresa per causa non imputabile a esso ricorrente; prospettando
esigenze familiari collegate alla assistenza al genitore (successivamente deceduto) che
gli avevano impedito di lavorare; assicurando di essere alla ricerca di un lavoro (primo
motivo); censurando la omessa considerazione degli elementi favorevoli della mancanza di procedimenti a carico, del pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogategli e del
percorso psicoterapeutico intrapreso (secondo motivo);
Rilevato che, debitamente avvisati della trattazione della impugnazione davanti a questa Sezione, tabellarmente deputata alla declaratoria della inammissibilità dei ricorsi,
né il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte ha presentato requisitorie, né il ricorrente ha depositato memorie;
Considerato che il ricorso è manifestamente infondato: il giudice di merito ha dato
conto adeguatamente — come illustrato nel paragrafo che precede — delle ragioni della
propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento
e valutazione e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di
legittimità; laddove il ricorrente non ha confutato il decisivo rilievo della assenza di revisione critica (in relazione al mancato risarcimento a dispetto dell’ingentisimo profitto
della bancarotta), i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi nel ricorso, benché inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell’orbita
delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla
legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili a’ termini dell’articolo 606, comma 3, cod. proc. pen.;
Considerato che conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apprezzandosi
rilevanti profili di colpa nella proposizione della impugnazione inequivocabilmente pretestuosa — al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 19 giugno 2014.

Premesso che, con il provvedimento in epigrafe riportato, il Tribunale di sorveglianza
di Trieste ha respinto la richiesta del condannato TOFFANIN Corrado di affidamento in prova ai servizi sociali e ha dichiarato inammissibili le gradate richieste di applicazione della detenzione domiciliare (per la entità delle pena espianda) o della semilibertà (per la mancanza di certa attività di lavoro), motivando il rigetto colla considerazione della carenza di alcun serio processo di revisione critica per il mancato risarcimento del danno (a fronte dell’ingentissimo importo della bancarotta fraudolenta di oltre un milione e mezzo di euro al netto dell’attivo fallimentare), per la mancata intrapresa, a distanza di un anno e mezzo, della attività di volontariato indicata, del mancato
svolgimento di alcuna attività lavorativa, dopo l’abbandono del lavoro di magazziniere;

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