Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35134 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35134 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
INFUSO MAURIZIO N. IL 08/06/1973
avverso l’ordinanza n. 465/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
ANCONA, del 17/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

Data Udienza: 19/06/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE SETTIMA PENALE

Ricorso n. 42.324/20 1 4 R.G.

Udienza del 1 9/6/20 14 – n.

7

de/ruolo

Rilevato che l’interessato ha proposto ricorso per cassazione postulando la automaticità dell’effetto estintivo della pena al termine del periodo di affidamento, positivamente concluso; censurando la valutazione della condotta tenuta durante la misura alternativa; e protestando la innocenza in relazione al successivo delitto addebitatogli;
Rilevato che, debitamente avvisati della trattazione della impugnazione davanti a questa Sezione, tabellarmente deputata alla declaratoria della inammissibilità dei ricorsi,
né il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte ha presentato requisitorie, né il ricorrente ha depositato memorie;
Considerato che il ricorso è manifestamente infondato: non ricorre — alla evidenza —
il vizio della violazione di legge: né sotto il profilo della inosservanza (per non aver il
giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all’operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell’accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie); né sotto il profilo della erronea applicazione; il giudice di merito ha dato
conto adeguatamente — come illustrato nel paragrafo che precede — delle ragioni della
propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento
e valutazione e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di
legittimità;
Considerato che conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apprezzandosi
rilevanti profili di colpa nella proposizione della impugnazione inequivocabilmente pretestuosa e dilatoria — al versamento a favore della cassa delle ammende della somma,
che la Corte determina nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 19 giugno 2014.

Premesso che, con il provvedimento in epigrafe riportato, il Magistrato di sorveglianza di Ancona ha dichiarato non estinta la pena inflitta al condannato INFUSO Maurizio, valutando negativamente l’affidamento al servizio sociale, terminato il 10 ottobre
2012, essendo stato l’affidato colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere spedita per il delitto di rapina aggravata, commesso il 18 febbrai 2013, motivando che l’attività preparatoria del grave delitto era maturata durante l’affidamento stante il breve
intervallo di appena quattro mesi;

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