Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35133 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35133 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VERTAGLIO FRANCESCO N. IL 13/10/1975
avverso l’ordinanza n. 442/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
GENOVA, del 20/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

Data Udienza: 19/06/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE SETTIMA PENALE

Udienza del 19/6/2014 – n.

6 del ruolo

Premesso che, con il provvedimento in epigrafe riportato, adottato il 20 giugno 2013,
il Tribunale di sorveglianza di Genova ha respinto il reclamo del condannato VERTAGLIO Francesco per il diniego della liberazione anticipata (negata dal Magistrato di
sorveglianza sulla base del rilievo che il reclamante aveva, al fine di effettuare colloqui e
telefonate, autocertificato falsamente una relazione di parentela con la interlocutrice),
motivando che la condotta delittuosa era sub iudice e che, non ostante le dichiarazioni
di innocenza rese del Vertaglio nell’interrogatorio, era stata esercitata la azione penale;
Rilevato che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione denunziando violazione di
legge, ribadendo la protesta innocenza (per essere stato indotto in incolpevole errore in
ordine alla relazione di parentela), contestando la fondatezza della imputazione, censurando il diniego del differimento della trattazione del procedimento da parte del giudice
a quo all’esito della udienza preliminare, prospettando il favorevole epilogo della ridetta udienza, celebrata il 17 luglio 2013, e riservando opportuna produzione al riguardo;
Rilevato che, debitamente avvisati della trattazione della impugnazione davanti a questa Sezione, tabellarmente deputata alla declaratoria della inammissibilità dei ricorsi,
né il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte non ha presentato requisitorie; né il ricorrente ha depositato memorie;
Considerato che il ricorso è manifestamente infondato: non ricorre — alla evidenza —
il vizio della violazione di legge: né sotto il profilo della inosservanza (per non aver il
giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all’operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell’accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie); né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice a quo esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da
questa Corte; il giudice di merito ha dato conto adeguatamente — come illustrato nel
paragrafo che precede — delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione
congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini
della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione e, pertanto, sottratta a ogni
sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; né, infine, possono essere prese in considerazione evenienze successive alla decisione impugnata e, pertanto, estranee all’ambito dei motivi consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione avverso il
provvedimento impugnato e, dunque, inammissibili ai sensi dell’articolo 6o6, comma
3, cod. proc. pen.;
Considerato che conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apprezzandosi
rilevanti profili di colpa nella proposizione della impugnazione inequivocabilmente pretestuosa — al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 19 giugno 2014.

Ricorso n. 42.308/2014 R. G.

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