Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35132 del 19/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35132 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAGNOLI LUCIANO N. IL 12/12/1961
avverso l’ordinanza n. 1244/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
GENOVA, del 03/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Data Udienza: 19/06/2014
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE SETTIMA PENALE
Ricorso n. 42.303/2014 R. G.
Udienza del 19/6/2014 n.
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5 del ruolo
Rilevato che, debitamente avvisati della trattazione della impugnazione davanti a questa Sezione, tabellarmente deputata alla declaratoria della inammissibilità dei ricorsi, né il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte ha
presentato requisitorie, né il ricorrente ha depositato memorie;
Considerato che la impugnazione è inammissibile a’ termini dell’articolo 606,
comma 3, cod. proc. pen.: i rilievi e le deduzioni formulati dal ricorrente si sviluppano tutti nell’orbita delle censure di merito, epperò consistono in motivi
diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione; mentre il
giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento
e valutazione e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente
scrutinio di legittimità;
Considerato che conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso
e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apprezzandosi rilevanti profili di colpa nella proposizione della impugnazione inequivocabilmente pretestuosa eoiliìstega , — al versamento a favore della cassa
delle ammende della somma, che la Corte determina nella misura congrua ed
equa, infra indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 19 giugno 2014.
Premesso che, con il provvedimento in epigrafe riportato, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha respinto il reclamo del detenuto MAGNOLI Luciano avverso l’ordinanza di diniego della liberazione anticipata sulla base della negativa
valutazione della condotta intramuraria del reclamante nei semestri considerati;
Rilevato che l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, personalmente,
censurando analiticamente l’apprezzamento negativo operato dal giudice a quo
in ordine condotte in parola e sostenendo di essersi sempre impegnato nella
partecipazione all’opera di rieducazione;