Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35131 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35131 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCIMIA GIOVANNI N. IL 26/10/1952
avverso la sentenza n. 985/2012 TRIBUNALE di L’AQUILA, del
10/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

1

Data Udienza: 19/06/2014

Ritenuto in fatto ed in diritto.

1.

Con sentenza del

10.12.2012 il Tribunale di L’AQUILA condannava

SCIMIA Giovanni per il reato di cui all’art. 650 cod.pen., alla pena di euro 50,00 di
ammenda per non aver ottemperato all’ordine del sindaco di L’Aquila di allontanarsi
per motivi di sicurezza dalla sua abitazione, a seguito del sisma dell’aprile 2009. In
proposito deponevano gli agenti della polizia municipale che erano intervenuti e che
non avevano potuto entrare nell’abitazione dell’imputato che si era frapposto

avrebbe dovuto abbandonare per motivi di sicurezza .
2.

Avverso tale ordinanza interponeva appello la difesa dell’interessato,

convertito in ricorso per cassazione, attesa l’inappellabilità delle sentenze di
condanna alla sola pena dell’ammenda; in particolare, la difesa opponeva che gli
elementi raccolti non fossero adeguati a fondare il giudizio di colpevolezza espresso
e che non fosse stato valutato che dall’abitazione correva un cavo volante di
alimentazione di una roulotte parcheggiata avanti la casa che costituiva l’alternativa
abitazione dell’imputato.
3.

Il ricorso si basa su motivi incentrati esclusivamente su circostanze di

fatto che non possono essere fatte oggetto di rivalutazione in sede di legittimità. Il
compendio motivazionale ha supportato la condanna sulla base di rappresentazioni
correttamente recepite dagli agenti di polizia municipale, che hanno dato conto della
presenza dell’uomo nella sua abitazione, dichiarata inagibile e della sua ostinata
volontà di permanenza anche quando gli operatori si allontanarono dopo averlo
invitato ad allontanarvisi.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186
del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria
che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod.proc.pen.
p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro mille a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 19 giugno 2014.

sull’uscio di casa per non farli entrare, onde continuare ad occupare l’abitazione che

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