Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35130 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35130 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RODIA COSIMO N. IL 04/04/1983
avverso l’ordinanza n. 986/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 18/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 19/06/2014

Ritenuto in fatto ed in diritto.

1.

Con ordinanza del 18.1.2013 la corte d’appello di Lecce dichiarava

inammissibile l’impugnazione interposta da RODIA Cosimo, avverso la sentenza del
tribunale di Taranto, in data 24.1.2012, esclusivamente per motivi afferenti il
trattamento sanzionatorio; che in particolare, veniva rilevata la violazione dell’art.
581 cod.proc.pen., laddove non erano state indicate le motivazioni in fatto ed in

erano stati evidenziati elementi soggettivi ed oggettivi di valutazione del fatto reato
in base a cui la corte avrebbe dovuto accogliere le richieste.

2.

Avverso tale ordinanza interponeva ricorso per cassazione la difesa

dell’interessato, per dedurre violazione degli artt. 581 c. 1 lett. c), 591 c. 1 lett. c) e
585 n. 4 cod.proc.pen. Veniva opposto che il discorso giustificativo era molto
carente, essendosi limitato il giudice di primo grado ad affermare che all’imputato,
gravato da numerosi precedenti penali, non potevano essere concesse le circostanze
attenuanti generiche, laddove i precedenti erano di natura contravvenzionale, tanto
che fu esclusa la recidiva. I motivi non potevano essere dichiarati generici, atteso che
è stata resa individuabile il tipo di doglianza che si intendeva presentare; non poteva
tra l’altro essere dichiarata l’inammissibilità con ordinanza, poiché doveva essere
fissata udienza con contraddittorio per addivenire alla conclusione di inammissibilità
diversa dall’intempestività dell’atto.

3.

Il ricorso si basa su motivi manifestamente infondati: l’atto di appello era

costituito da un solo motivo, non correlato alla ratio decidendi, con cui veniva
dedotta l’eccessività della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche. Invero la sentenza di primo grado aveva dato conto delle ragioni per le
quali non veniva ritenuto l’imputato meritevole delle circostanze attenuanti
generiche, a causa dei precedenti penali registrati per reati di rapina e furto, quindi
non per sole contravvenzioni. Il fatto che sia stata esclusa la recidiva era legato al
fatto che era in contestazione un reato contravvenzionale e non già per la mancanza
di precedenti significativi. Correttamente il motivo di appello è stato valutato non
specifico.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186

t

diritto in forza delle quali erano state invocate le circostanze attenuanti generiche, né

del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria
che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod.proc.pen.

p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro mille a favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, addì 19 giugno 2014.

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