Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3513 del 04/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3513 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CRUSAFIO DONATELLO N. IL 07/08/1976
avverso la sentenza n. 1561/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
18/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 04/10/2013

Fatto e diritto
Propone ricorso per cassazione Crusafio Donatello, avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, in
data 18 giugno 2012, con la quale è stata confermata quella di primo grado (emessa nel 2009), di condanna
in ordine a due condotte contestate originariamente a titolo di ricettazione ma poi riqualificate come furti
ex articolo 624 bis c.p..
I fatti risultano consumati il 16 febbraio 2005.
I reati, tenuto conto delle cause di sospensione del termine di prescrizione per mesi cinque e giorni sei,

Deduce l’impugnante la inosservanza della legge penale e il vizio della motivazione.
In particolare era stata revocata l’ammissione della testimonianza dei due appuntati che avevano condotto
le prime indagini, nonostante che la difesa si fosse opposta a tale revoca.
Ne era risultata una istruttoria dibattimentale insufficiente a sostenere l’accusa di furto, essendo emerso
semplicemente che l’imputato era stato visto — da un teste- tenere in mano taluni degli oggetti descritti nel
capo d’imputazione (un vaso di terracotta rotto, la statua del Cuore di Gesù, priva della testa e delle
braccia) , precedentemente abbandonati nei pressi di un cassonetto della spazzatura e da tale luogo presi
dallo stesso imputato. Questi, invero, li aveva ritenuti abbandonati, al pari dell’altro oggetto (una statua
rotta di padre Pio), trattandosi oltretutto di beni di piccole dimensioni e facilmente trasportabili.
L’unica testimonianza valorizzata dal giudice del merito era idonea soltanto ad attestare la detenzione
degli oggetti, da parte dell’imputato, e non anche a chiarire le circostanze nelle quali li aveva rinvenuti, per
giunta in pessime condizioni.
Il ricorso è fondato nei termini che si indicheranno.
Nell’atto di impugnazione si denuncia solo formalmente la violazione della regola di giudizio dell’art. 192
cpp ma, nella sostanza ci si lamenta della bontà e validità dei risultati di prova in relazione all’assunto
accusatorio da provare.
Si critica, in particolare, la conclusione dei giudici di merito, consistita nel ritenere eloquente e sufficiente la
prova integrata dalle dichiarazioni del teste “oculare” Nassisi, visto dai militari intervenuti a seguito di
chiamata, mentre inseguiva l’imputato in un luogo ove erano stati rinvenuti anche i tre oggetti trafugati
poco prima. Tali oggetti non erano stati abbandonati ma risultavano sottratti a tali Torna e Rainò che li
tenevano nei giardini delle loro abitazioni e il teste aveva potuto notare proprio l’imputato nell’atto di
trascinare dapprima il vaso di terracotta e poi portare con sé anche una statua religiosa.
Ne consegue, che la tesi difensiva prospettata nei motivi di appello, secondo cui l’imputato sarebbe stato
visto avere la detenzione della sola statua di padre Pio , non è stata apprezzata dalla Corte di merito, alla
luce della chiara deposizione testimoniale di segno contrario.
La ricostruzione accreditata in sentenza si presenta, dunque, logica e coerente intrinsecamente e non è
soggetta all’ulteriore sindacato di questa Corte.
Tuttavia atteso che i motivi di ricorso, pure infondati, non appaiono manifestamente infondati, deve tersi
conto del decorso del termine prescrizionale, dopo la sentenza di appello: tale termine è interamente
trascorso a far data dal 20 gennaio 2013 e la corrispondente causa estintiva dichiarata da questa Corte.
PQM
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato continuato estinto per prescrizione.
Così deciso il 4 ottobre 2013
il Cons. est.

risulterebbero estinti a far data dal 28 gennaio 2013.

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