Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35124 del 02/07/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35124 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE MATTEIS ROBERTO MIRKO N. IL 28/09/1976
DE MATTEIS BRUNO N. IL 18/06/1954
avverso l’ordinanza n. 230/2014 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
18/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
le e se

Uditi dife sor Avv.;

„fr

Data Udienza: 02/07/2014

udito il PG in persona del sost proc gen dott E. Scardaccione che ha chiesto rigettarsi il
ricorso,
udito il difensore avv. P. Cannoletta, che ha illustrato il ricorso e ne ha chiesto raccoglimento

1. Con il provvedimento di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Lecce ha rigettato i
ricorsi proposti nell’interesse di De Matteis Bruno e De Matteis Roberto Mirko avverso
l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di quel medesimo
tribunale con riferimento al delitto di cui all’articolo 416 bis cp commi primo, secondo, terzo,
ultimo. In particolare ai due predetti è addebitato di aver capeggiato una frangia malavitosa
operante nel territorio di Merine di Lizzanello e zone limitrofe, con particolare riferimento alle
cosiddette marine leccesi. Secondo l’ipotesi d’accusa, i due predetti erano al vertice di una
organizzazione di stampo mafioso che si dedicava in particolare al traffico di stupefacenti ed
alla attività estorsiva.
2. Ricorre per cassazione e il comune difensore e deduce violazione di legge processuale
nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Le fonti di accusa a carico degli indagati sono essenzialmente costituite dalle dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia Verardi Alessandro e Manna Giuseppe. In realtà, il primo rese le sue
dichiarazioni dopo aver conosciuto quelle del secondo. Di talché tali dichiarazioni avrebbero
dovuto essere esaminate in ordine inverso, rispetto a quello che ha fatto il collegio cautelare.
Neanche va trascurato che il Verardi era persona in pessimi rapporti con gli accusati, tanto che
era sua intenzione “togliere a Mirko quei due o tre ragazzi che lavoravano con lui, ovvero
Christian….Graziano ..e tal Pinuccio”.
2.1. Se si analizzano nel dettaglio le dichiarazioni dei due “pentiti”, si giunge
agevolmente alla conclusione che, a tutto voler concedere, De Matteis Mirko si occupava
esclusivamente del traffico di stupefacenti, ma certamente non faceva parte (e nemmeno il
padre Bruno) di alcuna consorteria mafiosa. In realtà il Manna è riscontrato dalle dichiarazioni
del Verardi solo con riferimento tale specifica e illecita attività.
Né vale affermare che De Matteis Mirko si sarebbe dedicato anche all’attività estorsiva, in
quanto l’estorsione che gli viene addebitata ha natura del tutto particolare. Invero egli, deluso
per il fatto che un suo concorrente si era aggiudicato la gestione di una palestra, tentò con la
forza di farlo recedere dal contratto, promettendogli tuttavia che lo avrebbe risarcito dei danni.
Tutto ciò che Verardi voleva dai De Matteis era, in realtà, che egli fosse riconosciuto come
indiscusso capo anche nel territorio nel quale gli stessi operavano esclusivamente nel campo
degli stupefacenti. In tal senso vanno lette e interpretate anche le missive acquisite agli atti. A
ben vedere, né Manna, né Verardi hanno mai fatto riferimento al controllo del territorio da
parte dei De Matteis.
2.3. Infine è da notare come nessun vaglio sull’attendibilità soggettiva dei dichiaranti
sia stato effettuato dal giudice della cautela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
I ricorsi sono infondati e meritano rigetto. I ricorrenti vanno singolarmente
condannati alle spese del grado. La Cancelleria curerà le comunicazioni di cui all’articolo 94 dip,
att. cpp.
2. Il provvedimento impugnato, con motivazione compiuta e congrua, chiarisce quali
siano le attività contra legem che i collaboratori di giustizia attribuiscono ai due De Matteis.
Ovviamente, non vigendo nel nostro sistema alcun principio di valutazione legale della prova, il
giudice è libero di apprezzare nell’ordine che ritiene le varie fonti di prova e dunque anche le
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
2. Quanto alla denunciata ostilità del Verardi nei confronti dei De Matteis, ed in
particolare di Mirko, è da notare che essa costituisce, per così dire, il nucleo essenziale del
racconto stesso del Verardi, il quale, appunto, riferisce di come egli fosse entrato in contrasto
con il predetto in quanto intendeva (egli) affermare la sua autorità criminale anche nella zona

RITENUTO IN FATTO

rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all’articolo 94 dip, att. cpp.
Così deciso in Roma, camera di consiglio, in data 2 luglio 2014.-

di Merine e borghi viciniori, nei quali tradizionalmente, a suo dire, avevano operato ed
operavano i De Matteis. Il contrasto dunque tra Verardi e De Matteis non può costituire, al
contempo, un elemento di valutazione delle dichiarazioni del collaboratore e il contenuto delle
dichiarazioni stesse, nel senso che Verardi parla di De Matteis Roberto Mirko come di un suo
(quantomeno potenziale) avversario e parla di De Matteis Bruno come di persona alla quale
egli si rivolgeva perché riducesse a più miti consigli – ed a più adeguati comportamenti – il figlio
Mirko. In tal senso, le dichiarazioni del Verardi ricevono pieno conforto, tanto dalle
dichiarazioni del Manna, quanto dal contenuto della corrispondenza a disposizione degli
inquirentì.
2.1. Quanto all’attività in concreto addebitata ai De Matteis, premesso che la loro
operatività nel campo degli stupefacenti è comprovata da provvedimenti giudiziari (anche
sentenze) e non è comunque contestata nello stesso ricorso, è da notare che l’attività estorsiva
non si risolse solo “nell’episodio della palestra” (estorsione in danno di Corrado Alfredo), atteso
che vi è anche altro significativo episodio estorsivo che riguarda il complesso immobiliare “I
Giardini di Atena”, fatto che il tribunale del riesame (cfr. fol. 6) considera “altamente
significativo della pretesa imposizione della forza di intimidazione mafiosa sul territorio da
parte dei De Matteis ed in particolare di Mirko”.
2.2. Ad abundantiam, è il caso di rilevare che nel provvedimento impugnato vi è traccia
anche di episodi inquadrabili nella logica della cosiddetta solidarietà mafiosa, se è vero com’è
vero che si fa riferimento ad una conversazione intercettata nella quale i colloquianti
riferiscono che De Matteis Bruno si lamentava di non ricevere più in carcere il denaro per un
suo “adeguato” sostentamento (cfr. fol. 11).
2.3. D’altra parte, se si ammette, come sembra fare lo stesso ricorrente, che Verardi
aveva intenzione di relegare i De Matteis al solo ruolo di distributori-spacciatori di sostanza
stupefacente, si finisce inevitabilmente per ammettere che era nei piani del futuro
collaboratore di giustizia il proposito di ridimensionare il potere criminale dei due indagati,
potere che – evidentemente – si estendeva al di là dell’attività connessa allo smercio della
droga.
PQM

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