Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35123 del 06/06/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35123 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TRALDI IRENE N. IL 28/12/1989
avverso la sentenza n. 7962/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BRESCIA, del 18/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Do tt. GIU PPE GRASSO;
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lette/sete le conclusioni del PG Dott.

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or Avv.;

Data Udienza: 06/06/2013

FATTO E DIRITTO

1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 18/9/2012, all’esito di richiesta delle
parti ai sensi dell’art. 444, cod. proc. pen., applicò nei confronti di Traldi Irene,
imputata del reato di cui all’art. 186bis, commi 1, lett. a) e 3, 2^ ipotesi del
codice della strada, per essersi posta alla guida di autovettura in stato
d’ebbrezza alcolica (1,84/1,97 g/1), avendo conseguito la patente di guida da
meno di tre anni, concesse le attenuanti generiche ed operata la riduzione del

revoca della predetta patente.

2. L’imputata propone ricorso per cassazione prospettando unitaria censura.

3. In data 20/5/2013 è pervenuta memoria con la quale la ricorrente insiste per
l’accoglimento del gravame.

4. Assumendo essere stata violata la legge la Traldi si duole della revoca di cui
detto, che non avrebbe potuto essere disposta, non ricorrendo alcuna delle due
ipotesi di legge (comma 5 dell’art. 186bis) per le quali è contemplata: trattarsi di
conducente di veicoli pesanti di cui alla lett. d) dell’articolo in esame o in caso di
reiterazione del reato nel triennio, per gli altri conducenti.

5. Il motivo è fondato per tabulas, stante che la previsione della revoca è
circoscritta dalla norma alle due ipotesi indicate dalla ricorrente.

6. Devono, invece, trovare applicazione la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida per la durata stimata motivatamente
congrua dal giudice del merito (art. 186, comma 2, lett. c).
Come noto è sottratta alla disponibilità delle parti l’applicazione e quantificazione
della sanzione amministrativa prevista dalla legge (oltreché, peraltro, di quelle
accessorie), trattandosi di àmbito decisionale devoluto integralmente al giudice
(cfr., fra le tante, Cass. Sez. IV, 17/12/2010, n. 2631; 11/11/2010, n. 114;
21/9/2007, n. 38552; 6/6/2007, n. 36150).
Ciò posto, la sentenza deve essere annullata sul punto, che resta estraneo al
patto, con rinvio al giudice di merito perché, motivatamente deliberi in ordine
..

alla durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

P.Q.M.

rito, la pena sospesa concordata dalle parti medesime, disponendo, altresì, la

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al punto concernente
la applicata pena amministrativa accessoria della revoca della patente di guida,
revoca che elimina, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brescia sul punto
della sospensione della patente di guida.

UNZIONARIO GIUDIZIARIO

Così deciso in Roma il 6/6/2013

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