Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35122 del 02/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 35122 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TERRAZZI ANDREA N. IL 28/07/1976
avverso l’ordinanza n. 226/2014 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
14/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 02/07/2014

udito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. E. Scardaccione, che ha chiesto rigettarsi il
ricorso.
udito il difensore, avv. G. Mastrolia, che ha illustrato il ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.

1.Con il provvedimento di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Lecce ha rigettato il
ricorso proposto nell’interesse di Terrazzi Andrea avverso l’ordinanza applicativa della
custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di quel medesimo tribunale con riferimento al
delitto di cui all’articolo 416 bis cp (capo A), 74 commi dal primo al quarto TU 309/90 (capo B),
81 cpv cp- 73 TU 309/90 (capo AL). In particolare al predetto è addebitato di aver partecipato
ad una cellula mafiosa capeggiata da Giannone Luca, operante in Calimera e dintorni, di aver
fatto parte di un’associazione malavitosa dedita la traffico di varie sostane stupefacenti, di
avere, in più occasioni e in esecuzione di medesimo disegno criminoso, detenuto a fine di
spaccio e ceduto a terzi hashish in quantità non determinata. Condotte tenute tra il 2009 e il
2013.
2. Con il ricorso, il difensore deduce violazione degli articoli 273, 292, 125 cpp e 416 bis
cp, nonché carenze dell’apparato motivazionale, atteso che gli indizi devono riferirsi ad ogni
singolo reato e che: a) il collaboratore di giustizia Verardi ha riferito che Terrazzi non è
affiliato, b) l’altro collaboratore, Manna, non ha riconosciuto il ricorrente in foto e ha dichiarato
che Terrazzi avrebbe dovuto essere picchiato perché non intendeva acquistare lo stupefacente
dal suo (del Manna) gruppo. E inoltre nella conversazione 3073, Terrazzi afferma chiaramente
di essere estraneo alla criminalità mafiosa. Non risulta dunque da quali elementi sia stata
desunta la appartenenza di Terrazzi all’associazione connotata dalla mafiosità di cui all’articolo
416 bis cp. In particolare, Verardi ha affermato di aver personalmente esploso colpi di fucile
contro l’abitazione di Cannoletta Maurizio, il che esclude qualsiasi coinvolgimento del Terrazzi.
2.1. L’ipotesi accusatoria si fonda, invero, sulla arbitraria estrapolazione di alcuni passi
di una conversazione intercettata. Se fosse stato valutato, viceversa, l’intero dialogo, si
sarebbe compreso che le bottiglie di benzina non servivano per un attentato incendiario, ma
per rifornire di carburante un’autovettura che ne era rimasta priva. D’altra parte, aver affidato
il trasporto di detto carburante ad altra persona (il cognato del Terrazzi) è condotta che mal si
concilia con un proposito criminoso. Questo essendo l’unico elemento di accusa a carico
dell’indagato, non si comprende come lo stesso sia stato ritenuto affiliato a un’associazione di
stampo mafioso, al cui interno, per altro, al Terrazzi non viene attribuito alcun ruolo specifico.
Quanto al “pentito” Manna, si ribadisce che lo stesso non solo non ha riconosciuto in foto
l’indagato, ma ha anche affermato di non averlo mai visto, aggiungendo, come premesso, che
doveva comunque essere punito perché non voleva rifornirsi di stupefacente.
Ebbene: è impensabile che i pochi appartenenti alla ipotizzata associazione mafiosa per la
quale è processo non si riconoscano l’un l’altro.
Tali considerazioni sono state sottoposte ai giudici cautelari, ma gli stessi non ne hanno tenuto
alcun conto. Conclusivamente si deve affermare che la piattaforma indiziaria del reato di cui
all’articolo 416 bis cp si fonda su un dato assolutamente generico e, come tale, inutilizzabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, che è relativo solo delitto di cui all’articolo 416 bis cp (capo A), è infondato
e pertanto merita rigetto. Il ricorrente va condannato alle spese del grado. La Cancelleria
provvederà alle comunicazioni di cui all’articolo 94 disp. att. cpp.
2. Manna Giuseppe ebbe ad affermare che in un primo momento (“inizialmente” cfr.
provvedimento impugnato fol. 3) Terrazzi non volle acquistare lo stupefacente da loro, il che
non esclude che, in un secondo momento, l’accordo si sia trovato. Per parte sua, Verardi, come
si legge nel provvedimento impugnato, indica Terrazzi Andrea di Calimera come persona
operante sotto la supervisione di Giannone, soggetto che si occupava dello spaccio di sostanze
stupefacenti, persona (il Terrazzi) che, in un secondo tempo, fu affiliata al gruppo criminale
capeggiato dallo stesso Verardi. Tali dichiarazioni hanno trovato, sempre come si legge nel

RITENUTO IN FATTO

3. La interpretazione della conversazione telefonica tra Giannone e Terrazzi non è poi
censurabile in questa sede di legittimità, atteso che detta interpretazione non è palesemente
illogica. Ciò si dice in quanto i colloquianti fanno riferimento a ciò “che doveva essere fatto
quella sera”; la fornitura di benzina, dunque, secondo l’interpretazione che della conversazione
dà il tribunale leccese, sembra fosse stata programmata e non fosse conseguenza di una
estemporanea evenienza, collegata all’esaurimento del carburante in una vettura in marcia.
3.1. D’altra parte, come lo stesso tribunale salentino mette in evidenza, Giannone
richiede al Terrazzi di procurargli 8, 9 bottiglie di benzina, il che – ancora una volta – mal si
concilia con la necessità di rifornire di carburante un’autovettura che debba raggiungere solo il
prossimo distributore.
4. Conseguentemente si deve ritenere che il tribunale del riesame, non illogicamente,
abbia giudicato sufficienti gli elementi per ipotizzare la intraneità del Terrazzi all’associazione
malavitosa a suo tempo capeggiata dal Verardi.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; manda
alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all’articolo 94 dip, att. cpp.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, in data 2 luglio 2014.-

provvedimento impugnato, ulteriori conferme nel contenuto di alcune intercettazioni
telefoniche e ambientali.
2.1. Effettivamente contro il Cannoletta, come emerge dalle predette intercettazioni, il
gruppo intendeva compiere un attentato, per punirlo del fatto che lo stesso aveva denunciato
un affiliato. Si trattava di un attentato incendiario, come comprovato dalla conversazione
riportata a fol. 6 ss del provvedimento impugnato. Il fatto che l’originario progetto sia stato
abbandonato e che Cannoletta sia stato diversamente “punito” (colpi di arma da fuoco sparati
contro la sua autovettura) ovviamente non appare rilevante ai fini che qui interessano, in
quanto, nei confronti del Terrazzi, non si procede per lo specifico episodio, ma, tra l’altro, come
anticipato, per il delitto associativo di cui al capo A).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA