Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35121 del 18/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35121 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TOSCANO VINCENZO N. IL 01/11/1987
avverso l’ordinanza n. 256/2014 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
06/03/2014
sentit la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
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l5tt&entitele conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.; eclAhovti~

Data Udienza: 18/06/2014

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FATTO E DIRITTO

Deduce
La violazione dell’articolo 304 comma due cpp e il vizio della motivazione.
Sostiene il difensore che il giudice del procedimento abbreviato aveva formulato la valutazione
di complessità del processo nonostante che gli elementi a questo relativi fossero noti sin dalle
primissime fasi di instaurazione dello stesso, e cioè da agosto 2013.
Vi era poi stata l’astensione del giudice originariamente designato ma tale evento, che
oltretutto era stato ritenuto, con apposito provvedimento presidenziale, inidoneo a determinare
l’inefficacia degli atti già compiuti dal precedente giudice, non avrebbe potuto giustificare la
valutazione prognostica di cui all’articolo 304, una volta che l’attività processuale era stata già
sostanzialmente tutta espletata: e ciò secondo il principio formulato dalla sentenza della
Cassazione n. 14508 del 2012.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Come ricordato anche nel ricorso, la sospensione dei termini di custodia per la complessità del
processo è stata disposta alla luce del numero assai elevato degli imputati e delle imputazioni,
della mole del materiale probatorio e della prevedibile lunghezza dei tempi per l’espletame
di tutte le discussioni orali.
Si tratta di una motivazione del tutto coerente con la rado dell’articolo 304 cpp che consente
al giudice dei processi per reati particolarmente gravi, indicati nell’articolo 407 comma 2 lettera
a) cpp, e che siano particolarmente complessi, di ricorrere all’istituto della sospensione dei
termini di durata massima della custodia cautelare.
La giurisprudenza di questa Corte, dal canto suo, ha formulato principi ai quali il
provvedimento impugnato si è allineato, come quello per cui ai fini della sospensione dei
termini di durata della custodia cautelare nel giudizio di appello, la particolare complessità di
quest’ultimo può essere desunta dall’elevato numero degli imputati , dal notevolissimo
numero, dalla gravità e dalla complessità delle imputazioni e delle questioni sollevate dagli
appellanti, indipendentemente da un provvedimento di rinnovazione dell’istruttoria (Sez. 2,
Sentenza n. 29395 del 27/06/2012 Cc. (dep. 19/07/2012 ) Rv. 253327; conformi: N. 2669
del 2005 Rv. 230555, N. 16361 del 2008 Rv. 240410).
Non risulta, per converso, evidenziata dal ricorrente la rilevanza della pronuncia della
Cassazione citata nel ricorso atteso che, nel caso in esame, a differenza di quello trattato dalla
sentenza menzionata, il procedimento è stato trattato col rito abbreviato non condizionato e
non risulta specificamente argomentato che il provvedimento di sospensione dei termini sia
stato adottato quando la trattazione del processo era stata ormai esaurita sicché non vi
sarebbe stato spazio per una valutazione prognostica, e quindi solo de futuro, della
complessità del processo stesso.
Semmai risulterebbe il contrario e cioè che il provvedimento di sospensione dei termini di
custodia cautelare sia stato adottato quando ancora doveva essere espletata la discussione
orale delle parti, che prevedibilmente avrebbe occupato un tempo lungo.
1

Propone ricorso per cassazione Toscano Vincenzo, avverso l’ordinanza del Tribunale del
riesame di Palermo, in data 6 marzo 2014, con la quale è stato rigettato l’appello contro
l’ordinanza del Gip, in data 10 febbraio 2014, che aveva sospeso i termini di durata della
custodia cautelare per tutta la durata del processo, compresi tempi occorrenti per la
deliberazione della sentenza.
La misura, nei confronti del ricorrente, era stata disposta in relazione al reato di cui all’articolo
12 quinquies d.l. n. 306 del 1992 ma, nei confronti dei coimputati, si procedeva per una serie
di reati elencati nell’articolo 407 comma due lettera a) cpp.

Non può essere assegnata rilevanza alcuna, in senso contrario, al fatto della intervenuta

Essa ha riguardo, piuttosto, alla necessità che sia garantita, in concreto, per l’imputato,
l’imparzialità del giudice, costituzionalmente regolata, quando tale imparzialità risulti posta in
dubbio dall’espletamento di attività incompatibile. Con la conseguenza che la eventuale- e
comunque non allegata dal ricorrente- necessità di ripetizione di attività procedinnentale svolta
dal giudice astenutosi non potrebbe valere ad impedire la formulazione del giudizio di
complessità del processo.
Questa è infatti una condizione, per la sospensione dei termini di durata massima della
custodia cautelare, operativa nei confronti del giudicante che si accinga a celebrare il processo,
a prescindere dalle vicende che hanno portato alla sua legittimazione, posto che le attività di
carattere logistico ed organizzativo del giudizio – diverse da quelle sopra escluse- debbono
essere valutate mediante apprezzamento riferito a tutto il periodo della fase e non già ad una
sola frazione di esso (Sez. 2, Sentenza n. 36953 del 03/07/2003 Cc. (dep. 25/09/2003 ) Rv.
228185).
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cpp, la condanna del ricorrente al versamento, in
favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 1000.
Così deciso in Roma il 18 giugno 2014

V

esidente

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