Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35120 del 18/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35120 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BONURA GASPARE N. IL 26/03/1970
avverso l’ordinanza n. 253/2014 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
04/03/2014
sentit a relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
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(e/sentite le conclusioni del PG Dott7J 2 ?.c. :

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 18/06/2014

1

FATTO E DIRITTO

Deduce la violazione dell’articolo 304 c.p.p. e il vizio della motivazione.
Ad avviso del difensore, sarebbe stato mal valutato dal giudice il requisito della particolare
complessità del processo.
Questo infatti, celebrato nelle forme del rito abbreviato non condizionato, si sarebbe articolato
nella sola discussione delle parti che era un incombente di non particolare lunghezza o
complessità.
Ed invece, ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato, erano state considerate
evenienze (elevato numero degli imputati, molteplicità e gravità dei fatti in contestazione,
imponenza del materiale probatorio) che non avevano a che fare con la posizione del singolo
imputato.
Inoltre erano state valorizzate esigenze di carattere logistico ed organizzativo che si
richiamavano più a disfunzioni e problemi strutturali dell’ufficio-irrilevanti ai fini del decidereche alla complessità del processo riguardante il ricorrente.
Ma la vera ragione della difficoltà in cui si era venuto a trovare il giudice era data dalla
astensione di quello precedentemente designato, astensione per giunta avvenuta a distanza di
diversi mesi dall’inizio del processo.
Proprio tale astensione, all’udienza del 27 gennaio 2014, aveva comportato, per il nu
giudice designato, una soggettiva ed estrema difficoltà di dominare l’enorme mole degli a
ossia di risolvere quelli che sono tipici problemi organizzativi .
Il ricorso è manifestamente infondato.
Come ricordato anche nel ricorso, la sospensione dei termini di custodia per la complessità del
processo è stata disposta alla luce del numero assai elevato degli imputati e delle imputazioni,
della mole del materiale probatorio e della prevedibile lunghezza dei tempi per l’espletamento
di tutte le discussioni orali.
Si tratta di una motivazione del tutto coerente con la ratio dell’articolo 304 cpp che consente
al giudice dei processi per reati particolarmente gravi, indicati nell’articolo 407 comma due
lettera a cpp, e che siano particolarmente complessi, di ricorrere all’istituto della sospensione
dei termini di durata massima della custodia cautelare.
L’istituto in questione, d’altro canto, non essendo operativo, per espressa disposizione di legge
( art. 304 comma 5 cpp) soltanto nei confronti di coloro che non sono imputati dei detti reati e
che, in più, richiedano la separazione della loro posizione processuale, è giustificato proprio in
primo luogo dalla estrema articolazione del processo cumulativo, come in concreto apprezzata
dal giudice senza che il singolo imputato, al di fuori dei casi sopra menzionati, possa
pretendere che la valutazione di complessità sia effettuata in relazione alla propria, individuale,
posizione processuale ( analogamente vedi Sez. 2, Sentenza n. 19942 del 17/02/2012 Cc.
(dep. 25/05/2012 ) Rv. 252839; conformi: N. 37714 del 2005 Rv. 232084, N. 47614 del 2008
Rv. 242303
D’altra parte è anche da escludere che gli elementi valorizzati nel provvedimento impugnato
abbiano a che vedere con problemi organizzativi dell’ufficio, estranei al processo in esame, non
1

Propone ricorso per cassazione Bonura Gaspare, avverso l’ordinanza del tribunale del riesame
di Palermo in data 4 marzo 2014, con la quale è stato rigettato l’appello presentato contro
l’ordinanza del Gip, del 10 febbraio 2014, che, nell’ambito del giudizio abbreviato non
condizionato in corso , aveva disposto la sospensione dei termini di durata della custodia
cautelare, per tutta la durata del processo compresi i tempi occorrenti per la deliberazione
della sentenza.
Detta misura era stata disposta con provvedimento del 12 ottobre 2012 in relazione
all’imputazione provvisoria di associazione per delinquere di stampo mafioso.

a

venendo in considerazione la mancanza di aule o contemporanei altri impegni del giudice ma le
esigenze del giudice designato, di padroneggiare col necessario approfondimento, tutti gli
elementi indispensabili per giungere alla decisione e alla sua motivazione.
La giurisprudenza di questa Corte, dal canto suo, ha formulato principi ai quali il
provvedimento impugnato si è allineato, come quello per cui ai fini della sospensione dei
termini di durata della custodia cautelare nel giudizio di appello, la particolare complessità di
quest’ultimo può essere desunta dall’elevato numero degli imputati , dal notevolissimo
numero, dalla gravità e dalla complessità delle imputazioni e delle questioni sollevate dagli
appellanti, indipendentemente da un provvedimento di rinnovazione dell’istruttoria (Sez. 2,
Sentenza n. 29395 del 27/06/2012 Cc. (dep. 19/07/2012 ) Rv. 253327; conformi: N. 2669
del 2005 Rv. 230555, N. 16361 del 2008 Rv. 240410).
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cpp, la condanna del ricorrente al versamento, in
favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 1000. Manda la
cancelleria per le comunicazione ex art. 94 disp att. cpp.
Così deciso in Roma il 18 giugno 2014

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