Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3512 del 04/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3512 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
POGGI SILVANO N. IL 01/11/1950
avverso la sentenza n. 4634/2007 CORTE APPELLO di ROMA, del
29/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

4-

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 04/10/2013

Fatto e diritto

Propone ricorso per cassazione Poggi Silvano, avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma in data 29
maggio 2012, con la quale è stata confermata quella di primo grado (emessa nel marzo 2006), di condanna
in ordine al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, relativa al fallimento della
Energia Italia S.r.l., dichiarato il 26 gennaio 2000.
Al Poggi, le condotte sono state attribuite nella qualità di amministratore unico della società.

il vizio della motivazione con riferimento alla richiesta, formulata in appello, di derubricazione dei
fatti in bancarotta semplice, soprattutto in relazione all’elemento psicologico.
Lamenta in particolare, l’omessa motivazione in ordine ai fatti segnalati al giudice dell’appello e
cioè alla assoluta imprevedibilità degli eventi e all’entità del pregiudizio concretamente arrecato al
ceto creditorio, da parte dell’imputato.
Era accaduto che il Comune di Borgo Ticino aveva effettuato la erogazione di una somma di circa
una decina di milioni di lire, ottenendo la dichiarazione di fallimento nei confronti di una società
che però non operava a causa della crisi economica.
Il ricorso è fondato nei termini che si indicheranno.
L’imputato è stato ritenuto responsabile di aver occultato o comunque distratto talune autovetture della
società, nelle quale erano installati misuratori ed altresì attrezzature per un valore complessivo, riferito al
1993, di alcune centinaia di milioni di lire.
È stato inoltre reputato colpevole di bancarotta preferenziale per avere effettuato a se stesso il pagamento
di 210 milioni di lire a titolo di rimborso di finanziamenti effettuati dalla società fallita.
Infine è stato ritenuto colpevole di bancarotta fraudolenta documentale per avere tenuto le scritture della
società in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio, con pregiudizio per i creditori.
Ciò posto, risulta evidente che il reato di bancarotta preferenziale, in ragione delle concesse circostanze
attenuanti generiche in regime di prevalenza sull’aggravante e, comunque, anche alla luce della più
favorevole normativa sulla prescrizione, si era estinto, per tale causa il 26 luglio 2007, e dunque prima della
pronuncia della sentenza di appello.
La causa di estinzione, che avrebbe dovuto essere rilevata dalla Corte territoriale, ai sensi dell’articolo 129
cpp, viene rilevata oggi d’ufficio e immediatamente dichiarata.
Si applica, a tale fine, e si estende in bonam partem, l’orientamento giurisprudenziale da ultimo affermatosi
( v. Rv 252666), secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione – avverso la sentenza di condanna
pronunciata dal giudice di appello – diretto a far valere unicamente la prescrizione – essendo l’altro motivo
generico e manifestamente infondato – maturata prima della sentenza di appello e ritualmente eccepita
dalla difesa, considerato che, in tal caso, il giudice di merito, indipendentemente dalla predetta eccezione
della parte, ha l’obbligo di rilevare d’ufficio l’estinzione del reato per prescrizione, con la conseguenza che
l’omessa declaratoria della predetta causa estintiva determinerebbe, ove non se ne consentisse
l’azionabilità in sede di legittimità, l’assoggettamento dell’imputato alla condanna e alla correlativa
esecuzione di pena, laddove in presenza della medesima situazione di fatto e di diritto, l’immediata
dichiarazione dell’estinzione del reato comporterebbe che altro imputato si avvalga della prescrizione, con
conseguente disparità di trattamento, che determina la violazione del principio costituzionale di

Deduce

_
uguaglianza. Ne deriva che in tal caso la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per
l’intervenuta prescrizione del reato ( Conforme Rv. 254092).
La accoglibilità, sotto tale profilo, del ricorso proposto, comporta anche la rilevanza dell’ulteriore termine
prescrizionale decorso con riferimento alle ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.
Per quanto di interesse, sotto gli altri profili segnalati dalla difesa, il ricorso sarebbe da qualificare come
inammissibile, posto che è stato basato in parte sulla esposizione di circostanze di fatto non apprezzabili
nella presente sede ( come il presunto errore del Comune o la colposità della condotta del ricorrente che si
era trasferito all’estero ). Inoltre il ricorso trascura completamente la affermazione di responsabilità per i
l’elemento psicologico del reato di bancarotta semplice documentale e quello di bancarotta fraudolenta
documentale ma non aggancia tali principi al fatto accertato.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i i reati estinti per prescrizione.
Così deciso il 4 ottobre 2013
Il Presid

reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e preferenziale e cita la giurisprudenza sulla differenza tra

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